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Nuove modalità di invio del c.d. "esterometro" dal 01.07.2022

Per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate/ricevute verso/da soggetti non stabiliti in Italia, è prevista la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei relativi dati, c.d. "esterometro".
Per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate/ricevute verso/da soggetti non stabiliti in Italia, è prevista la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei relativi dati, “esterometro”. Tale adempimento è facoltativa per le operazioni certificate da fattura elettronica e da bolletta doganale.
L'invio di questi dati, originariamente mensile, è stato fissato con periodicità trimestrale, entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.
Con il Provvedimento 23.12.2021 è stato previsto che i dati relativi alle operazioni da/verso l’estero effettuate dal primo luglio 2022 (non certificate con fattura elettronica tramite SdI o con bolletta doganale) vanno trasmessi telematicamente tramite SdI (Sistema di Interscambio), utilizzando il formato previsto per la fattura elettronica.
Per recepire tali modifiche l’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento 28.10.2021, ha previsto che l’invio dei dati in esame va effettuato:
- con riferimento alle cessioni/prestazioni rese, entro i termini di emissione delle fatture/documenti che ne certificano i corrispettivi, ossia, in linea generale, entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione;
- con riferimento agli acquisti/prestazioni ricevute, entro il 15esimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione ovvero a quello di effettuazione dell’operazione.
Conseguentemente, i dati relativi al primo trimestre andranno inviati entro il 2.5.2022 (il 30.4 cade di sabato) mentre la comunicazione del secondo trimestre dovrà essere effettuata entro il 22.8.2022 (il 31.7 cade di domenica e dall’1.8 opera la c.d. “Proroga di Ferragosto”).