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Cancellata la norma sulle società in perdita sistematica

Il "Decreto Semplificazioni" ha cancellato la norma sulle società in perdita sistematica a decorrere dl periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022.
Il “Decreto Semplificazioni” ha cancellato la norma sulle società in perdita sistematica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022.
La disciplina relativa alle società in perdita sistematica impone la dichiarazione di un reddito minimo a partire dal periodo d'imposta successivo nei confronti dei soggetti che presentano dichiarazioni dei redditi in perdita fiscale per cinque periodi di imposta consecutivi (facendo scattare la non operatività a partire dal successivo sesto periodo d'imposta), nell'arco temporale di cinque periodi di imposta consecutivi, sono per quattro periodi di imposta in perdita fiscale e in uno hanno dichiarato un reddito inferiore all'ammontare minimo determinabile.
Nello specifico, in assenza di cause di esclusione o di disapplicazione, una società in perdita sistematica deve dichiarare il reddito minimo e il valore della produzione minimo previsto per le società di comodo e deve applicare una maggiorazione IRES del 10,5% se si tratta di società di capitali. Non può utilizzare in compensazione orizzontale o chiedere il rimborso del credito IVA del periodo d'imposta in cui le società che risultano in perdita sistematica.
Da quanto sopra deriva che la disciplina relativa alle società in perdita sistematica non è applicabile per i soggetti costituiti da meno di sei anni (infatti, il primo periodo d'imposta astrattamente utile di applicazione della disciplina in esame è il settimo anno dalla costituzione).
Per effetto di quanto previsto dal Decreto Semplificazioni, la norma sulle società in perdita
sistematica viene ora abrogata a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022. Da quanto sopra deriva che le penalizzazioni sopra elencate non saranno applicabili nei confronti delle società che risulteranno in perdita sistematica nel periodo
d'imposta 2022 “solare” a meno che:
- nei periodi di imposta 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 dovessero essere state conseguite perdite fiscali;
- quattro dei sopraindicati periodi dovessero essere stati in perdita fiscale e il rimanente dovesse presentare un reddito imponibile.
È confermata l'applicazione della disciplina delle società in perdita sistematica per il periodo d'imposta 2021 “solare” (modelli Redditi 2022). Ne consegue che per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, la disciplina sulle società in perdita sistematica sarà applicabile, come ultimo periodo, nel periodo d'imposta 2021 (Redditi 2022) nei confronti dei soggetti che hanno conseguito perdite fiscali nei precedenti cinque periodi d'imposta (ossia, per i periodi 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020); hanno conseguito, indifferentemente, perdite fiscali per quattro periodi d'imposta e in un periodo fiscale un reddito imponibile inferiore al c.d. reddito minimo previsto per le società di comodo (2018).