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Le nuove regole per lo smartworking

Come previsto dal DL Semplificazioni a decorrere dal 1° settembre 2022, la comunicazione di smart working avverrà in modalità semplificata e, di conseguenza, il datore di lavoro dovrà trasmettere solamente i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro agile

Come previsto dal Decreto Legge Semplificazioni, a decorrere dal 1° settembre 2022, la comunicazione di smart working avverrà in modalità semplificata e, di conseguenza, il datore di lavoro dovrà trasmettere solamente:

  • i nominativi dei lavoratori;
  • la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro agile. Cessa, pertanto, l'obbligo di inviare anche i singoli accordi individuali.

La comunicazione semplificata dovrà essere effettuata tramite il modello allegato al DM 22 agosto 2022 n. 149. In considerazione dell'approssimarsi dei nuovi obblighi, il ministero del Lavoro ha fornito alcune precisazioni di seguito sintetizzate.

Il nuovo obbligo in questione è previsto, a decorrere dal 1° settembre 2022, solo nel caso di nuovi accordi di lavoro agile o se si intende procedere a modifiche (comprese proroghe) di precedenti accordi. Restano valide le comunicazioni già effettuate secondo le modalità della disciplina previgente.

Datore di lavoro e lavoratore dovranno, pertanto, stipulare un accordo individuale preventivo

rispetto l'inizio della prestazione in modalità agile per regolamentare lo svolgimento della

prestazione lavorativa in regime di smart working.

 

L'accordo di lavoro agile

Il lavoro agile si concretizza nell'esecuzione della prestazione lavorativa in parte all'interno dei locali aziendali e in parte all'esterno dell'azienda.

Il luogo di lavoro è liberamente determinabile dalle parti nell'accordo individuale e non deve

essere necessariamente rappresentato da una postazione fissa.

È in ogni caso richiesto il rispetto della durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e

settimanale, così come previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva applicata.

Inoltre, l'accordo individuale può essere a tempo determinato o indeterminato e deve necessariamente essere stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova; disciplina l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli  strumenti utilizzati dal lavoratore; individua i tempi di riposo del lavoratore nonché le misure tecniche e organizzative necessarie a garantire la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.

 

Termine di invio della comunicazione

Per quanto riguarda il termine entro cui effettuare questo adempimento, è necessario premettere che lo stesso si riferisce a una mera trasformazione della modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. Pertanto, nella logica di favorire la semplificazione degli obblighi per i datori di lavoro, la relativa comunicazione andrà effettuata entro il termine di 5 giorni. In caso di mancata comunicazione, il datore di lavoro è punito con una sanzione amministrativa da € 100 a € 500 per ciascun lavoratore interessato. La piena operatività della nuova procedura richiede, tra l'altro, anche l'adeguamento dei sistemi informatici dei datori di lavoro relativamente all'utilizzo dei servizi Rest di invio delle comunicazioni, che presuppongono il colloquio dei sistemi informatici del datore di lavoro con quelli del Ministero e che rappresentano una modalità alternativa all'uso dell'applicativo web sopraindicato.

Per tali ragioni, in fase di prima applicazione delle nuove modalità, l'obbligo della comunicazione potrà essere assolto entro il 1° novembre 2022.

 

Le nuove disposizioni del Decreto "conciliazione vita-lavoro" in tema di smart working

Per effetto delle nuove disposizioni, in vigore dal 13 agosto 2022, i datori di lavoro che stipulano accordi per l'esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti a dare priorità ai soggetti con tali caratteristiche:

  • lavoratori con figli fino a 12 anni di età;
  • lavoratori con figli in condizioni di disabilità senza alcun limite

di età;

  • lavoratori con disabilità in situazione di gravità accertata;
  • lavoratori caregivers.