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Aumentato dall'01.01.2023 a € 5.000 il limite per i pagamenti in contanti

Limite Contanti

A decorrere dal 01.01.2023 il Legislatore ha previsto l'aumento da €1.000 a €5.000 della soglia per il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o valuta estera.

A partire dall’1.1.2023 il Legislatore ha previsto l’aumento da 1.000 a € 5.000 della soglia per il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o valuta estera.

Il predetto aumento non è applicabile a cambiavalute iscritti nell’apposito Registro e di conseguenza è confermata la soglia di € 3.000.

Non è quindi possibile effettuare pagamenti tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, in un’unica soluzione in contante di importo pari o superiore a € 5.000.

Il divieto di trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi interessa non solo le persone fisiche ma anche le persone giuridiche.

Nell’ambito delle FAQ disponibili sul proprio sito Internet, il MEF ha chiarito che per “soggetti diversi” si intende entità giuridiche distinte. Ciò interessa, ad esempio, trasferimenti tra due società, tra un socio e la società, tra una società controllata e la controllante, tra il legale rappresentante e socio o tra due società aventi lo stesso amministratore, tra una ditta individuale ed una società nelle quali il titolare ed il rappresentante legale coincidono, per acquisti o vendite, per prestazioni di servizi, per acquisti a titolo di conferimento di capitale o di pagamento di dividendi.

La limitazione riguarda “complessivamente” il valore oggetto di trasferimento e si applica anche alle cosiddette “operazioni frazionate”, ossia ai pagamenti inferiori al limite che appaiono artificiosamente frazionati, quale ne sia la causa.

Il frazionamento in più importi inferiori al limite è ammesso nel caso in cui lo stesso sia previsto dalla prassi commerciale o da accordi contrattuali.

Nell’ambito delle citate FAQ il Ministero ha precisato che il termine “complessivamente” va riferito al valore da trasferire. In linea generale, il divieto riguarda il trasferimento in un’unica soluzione di importo pari o superiore a € 5.000, ancorché:

  • il trasferimento sia effettuato tramite una sola “specie” di tali mezzi di pagamento;
  • il suddetto limite sia superato cumulando le diverse specie di mezzi di pagamento.

Non costituisce violazione il trasferimento che, considerato complessivamente, consegua alla somma algebrica di una pluralità di imputazioni sostanzialmente autonome, che configurano operazioni distinte e differenziate. Non è ravvisabile la violazione nel caso in cui la pluralità di distinti pagamenti sia connaturata all’operazione stessa ovvero sia la conseguenza di un preventivo accordo tra le parti.

Si rammenta che la Finanziaria 2018 ha introdotto il divieto di pagare le retribuzioni ai dipendenti in contante (i pagamenti vanno effettuati con strumenti tracciabili). Come evidenziato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro alle violazioni in esame non è applicabile il c.d. “cumulo giuridico”.

I trasferimenti di importo pari / superiore a € 5.000, vanno effettuati tramite intermediari abilitati

(banche, Poste, ecc.). Nelle citate FAQ il MEF ha chiarito che:

  • la limitazione all’utilizzo del contante è finalizzata a garantire la tracciabilità delle operazioni al di sopra di una specifica soglia, “canalizzando” tali flussi presso i predetti intermediari abilitati e prescinde dalla natura lecita o illecita del trasferimento, non rilevando il motivo che ha determinato il trasferimento dei valori, trattandosi infatti di un illecito “oggettivo”;
  • è possibile prelevare e versare in contante dal proprio conto, poiché tale operazione non configura un trasferimento tra soggetti diversi.

Il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia prevista e,in particolare, il prelievo o versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente, rappresenta un elemento di sospetto che potrebbe far “scattare” una segnalazione all’UIF da parte della banca.

Si evidenzia che gli intermediari finanziari sono tenuti ad inviare mensilmente all’UIF le operazioni in contante pari o superiori a € 10.000, anche frazionate, effettuate dal medesimo soggetto. Tali comunicazioni c.d. “oggettive” prescindono dal fatto che le operazioni costituiscono una violazione all’utilizzo del denaro contante. Inoltre:

  • è possibile effettuare un pagamento di importo superiore a € 5.000 in contanti e assegni, purché il trasferimento in contanti riguardi un importo al di sotto di € 5.000;
  • a fronte di una fattura unica per la vendita di un bene di importo superiore a € 5.000 è possibile accettare il versamento a titolo di caparra purché il trasferimento in contanti riguardi un importo al di sotto di € 5.000;
  • non configura cumulo e pertanto non costituisce violazione il pagamento di una fattura unica di ammontare complessivo pari o superiore a € 5.000, mediante l’emissione di più assegni bancari, ciascuno di ammontare inferiore al limite.

Il pagamento di una fattura di importo complessivo pari o superiore a € 5.000, eseguito tramite più assegni bancari con l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e della clausola di non trasferibilità, se d’importo pari o superiore a € 1.000, non configura cumulo.

Per tale fattispecie gli assegni non sono tra loro cumulabili in quanto trattasi di mezzi di pagamento che lasciano traccia dell’operazione.

I soggetti obbligati al rispetto delle disposizioni antiriciclaggio devono comunicare, entro 30 giorni, alla competente Ragioneria territoriale dello Stato (RTS), le infrazioni circa l’uso del denaro contante riscontrate.

Tale comunicazione è dovuta anche dai componenti del Collegio sindacale, Consiglio di sorveglianza o Comitato per il controllo sulla gestione presso soggetti obbligati per le violazioni circa l’uso del contante delle quali gli stessi hanno avuto cognizione.

La comunicazione in esame non va effettuata qualora l’infrazione sia stata segnalata nell’ambito di un’operazione sospetta.

Come sopra accennato, non è stato rimodulato il minimo edittale della sanzione per i trasferimenti di contante in misura superiore al limite prevedendo che per le violazioni commesse a decorrere dall’1.1.2022 il minimo è pari a € 1.000.

Le sanzioni per le violazioni della norma vanno dai €1.000 ai €50.000, oppure da €5.000 a €250.000 per importi superiori a € 250.000.

Nell’ambito del consueto incontro di inizio anno la Guardia di Finanza ha precisato che per le condotte unitarie che violano le limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore è applicabile il cumulo giuridico che prevede l’irrogazione della sanzione per la violazione più grave aumentata fino al triplo nei confronti del soggetto che, con un’azione o omissione viola diverse disposizioni o commette più violazioni della stessa fattispecie, salvo che non sia diversamente stabilito dalla Legge.

Per quanto riguarda la nozione di unitarietà la G.d.F. richiama, a titolo esemplificativo, il chiarimento fornito dal MEF nelle citate FAQ, in base al quale “ad ogni fattura corrisponde un’autonoma operazione, in relazione alla quale vanno osservate le prescrizioni di legge sul trasferimento del contante”.

In sede di verbalizzazione, i verificatori riporteranno gli elementi idonei a stabilire se le plurime violazioni devono essere qualificate come una condotta unitaria, con applicazione del cumulo giuridico oppure singole violazioni non riconducibili ad “un’azione od omissione”.

Si prevede una deroga alla limitazione all’uso del contante per gli acquisti:

  • effettuati presso commercianti al minuto e soggetti assimilati;
  • da parte di turisti con cittadinanza extra UE / UE / SEE, non residenti in Italia.

Per le predette operazioni l’utilizzo del contante (dal 2019) risulta possibile fino a € 14.999,99.

La disciplina in esame interessa esclusivamente le operazioni effettuate nei confronti di soggetti privati (UE / extra UE / SEE) e non riguarda quindi le operazioni con soggetti passivi, per le quali permane il limite ordinario (ora pari a € 5.000) per la regolazione in contanti.

Si rammenta che per poter usufruire del limite di € 15.000 per le operazioni di incasso in contanti da parte dei turisti esteri, gli operatori interessati devono porre in essere una serie di adempimenti.