Newsletter Opera - approfondimenti

Gli omessi versamenti periodici e il "ricalcolo" del credito IVA 2023

Ricalcolo Credito

In sede di predisposizione del modello IVA 2023, relativo al 2022, è possibile riscontrare l’omesso versamento, da parte del contribuente, di una o più liquidazioni periodiche.

Durante la predisposizione del modello IVA 2023, relativo al 2022, è possibile riscontrare l’omesso versamento, da parte del contribuente, di una o più liquidazioni periodiche. Tale situazione richiede una particolare attenzione in presenza di una dichiarazione annuale IVA con un risultato (potenziale) a credito. Risulta infatti necessario (ri)calcolare il credito IVA spettante considerando quanto effettivamente versato per il 2022.

Ciò si traduce, di fatto, nella riduzione del credito IVA 2022 che risulterà dal mod. IVA 2023.

In sede di predisposizione della dichiarazione IVA annuale è possibile riscontrare l’omesso versamento di una liquidazione periodica. Gli omessi versamenti periodici sono intercettati dall’Agenzia delle Entrate dal confronto delle LIPE inviate dai contribuenti. Tali violazioni possono essere regolarizzate tramite il ravvedimento, con il versamento dell’imposta dovuta, degli interessi e della sanzione ridotta.

Come desumibile dal mod. IVA 2023, relativo al 2022, il quadro VH, riservato alle “variazioni” delle liquidazioni periodiche ha un “effetto sostitutivo” delle LIPE inviate all’Agenzia delle Entrate e va compilato esclusivamente nel caso in cui devono essere integrati i saldi omessi, incompleti o errati delle liquidazioni periodiche inviate all’Agenzia.

Se compilato, deve contenere tutti i dati compresi quelli oggetto di invio e di integrazione.

Nel rigo VL30 “Ammontare IVA periodica”, invece, va riportato:

  • a campo 2, l’ammontare complessivo dell’IVA periodica dovuta. Tale importo corrisponde alla somma dei campi 1 di rigo VP14 della LIPE 2022 compreso l’acconto;
  • a campo 3, il totale dei versamenti periodici. Tale importo corrisponde ai versamenti relativi al 2022 effettuati a titolo di saldo mensile o trimestrale delle liquidazioni IVA, compresi gli interessi dell’1%, l’acconto, nonché l’imposta versata a seguito di ravvedimento;
  • a campo 4, l’ammontare dell’IVA versata a seguito del ricevimento delle comunicazioni di irregolarità riguardanti le liquidazioni periodiche 2022. In particolare, va considerato quanto versato a titolo d’imposta, ad esclusione di interessi / sanzioni;
  • a campo 5, l’ammontare dell’IVA versata a seguito della notifica delle cartelle di pagamento riguardanti le liquidazioni periodiche 2022 fino alla data di presentazione della dichiarazione;
  • a campo 1, il maggiore tra gli importi indicati a campo 2 e la somma di campo 3 + campo 4 + campo 5. Tale importo concorre alla determinazione del saldo della dichiarazione annuale.

In presenza di una situazione “regolare” gli importi di campo 2 e 3 di rigo VL30 coincidono.

Da quanto sopra si può desumere che il mancato versamento di un saldo periodico non si riflette sulla determinazione del saldo “finale” della dichiarazione.

L’omesso versamento di un saldo periodico, nonché dell’acconto, incide soltanto sulla compilazione di campo 3 di rigo VL30, mentre il versamento effettuato a seguito di comunicazione di irregolarità richiede la compilazione dei campi 4 e 5.

Considerato che a campo 2 di rigo VL30 va riportato quanto dovuto per il 2022, la predetta violazione non assume rilevanza e pertanto non influenza il saldo annuale della dichiarazione determinato nel quadro VL.

La violazione (omesso versamento periodico) sarà intercettata dall’Agenzia. Prima del ricevimento delle comunicazioni di irregolarità inviate dall’Agenzia il contribuente può regolarizzare l’omesso versamento tramite il ravvedimento beneficiando della riduzione della sanzione.

Con riferimento alla compilazione di rigo VL30 le istruzioni del mod. IVA 2023 specificano che:

  • a campo 3, vanno ricompresi i versamenti effettuati mediante il mod. F24, anche a seguito di ravvedimento, con diversi codici tributo;
  • a campo 4, va evidenziato l’ammontare dell’IVA versata a seguito del ricevimento delle comunicazioni di irregolarità riguardanti le liquidazioni periodiche 2022. In particolare, va considerato quanto versato a titolo di imposta, fino alla data di presentazione della dichiarazione;
  • a campo 5, va evidenziato l’ammontare dell’IVA versata a seguito della notifica delle cartelle di pagamento riguardanti le liquidazioni periodiche 2022, fino alla data di presentazione della dichiarazione.

Contestualmente all’omesso versamento periodico è possibile riscontrare la presenza di successive liquidazioni periodiche a credito (nel caso più frequente quella di dicembre).

A rigo VL33 del mod. IVA 2023 va evidenziato il credito IVA annuale. L’ammontare del saldo a credito è influenzato dalla presenza di omessi versamenti periodici.

Merita evidenziare che l’ammontare del credito IVA da riportare a rigo VL33 e quindi il saldo IVA 2022 è influenzato anche dalla presenza di rigo VL12, riservato all’indicazione del credito IVA relativo ad anni precedenti (ri)emerso dal quadro VQ per effetto della regolarizzazione degli omessi versamenti periodici dei predetti anni a seguito del ricevimento delle comunicazioni di i versamenti in precedenza sospesi a seguito di eventi eccezionali, compresa l’emergenza COVID-19. In presenza di un importo negativo il rigo non va compilato.

La regolarizzazione degli omessi versamenti periodici 2022 tramite il ravvedimento, dopo l’invio del mod. IVA 2023, richiede la presentazione di un mod. IVA 2023 integrativo.

In tale eventualità a campo 3 di rigo VL30 dovrà essere conteggiato anche il versamento regolarizzato, con la conseguente (ri)determinazione del saldo IVA 2022.