I debiti relativi a singoli carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 2000-2015 di importo residuo, all’1.1.2023, non superiore a € 1.000, sono automaticamente “stralciati” al 31.3.2023.
I debiti relativi a singoli carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 2000-2015 di importo residuo, all’1.1.2023, non superiore a € 1.000, sono automaticamente “stralciati” al 31.3.2023. Lo stralcio riguarda i carichi:
- delle Amministrazioni statali, Agenzie fiscali e degli Enti pubblici previdenziali;
- degli altri Enti, diversi dai precedenti (ad esempio, Enti locali e Casse di previdenza professionali), a condizione che gli stessi non abbiano deliberato, entro il 31.1.2023, di non aderire allo stralcio.
Tra le disposizioni in materia di “tregua fiscale”, la Finanziaria 2023 prevede lo “stralcio” dei debiti di importo residuo, all’1.1.2023, fino a € 1.000 relativi a carichi affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2015.
L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti di seguito riportati.
Stralcio carichi amministrazioni statali / agenzie fiscali / enti pubblici previdenziali
Sono annullati automaticamente, alla data del 31.3.2023, i debiti:
- di importo residuo, all’1.1.2023, fino a € 1.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.
- risultanti da singoli carichi affidati all’Agente della riscossione, da parte delle Amministrazioni statali, le Agenzie fiscali e gli Enti pubblici previdenziali, nel periodo 2000 - 2015, ancorché ricompresi nella c.d. “rottamazione”.
Con particolare riferimento alle sanzioni irrogate dai predetti Enti, l’annullamento opera “per tutte le somme affidate in riscossione”.
Va inoltre considerato che:
- dall’1.1 al 31.3.2023 la riscossione dei predetti debiti è sospesa;
- le somme corrisposte anteriormente alla data dell’annullamento, ossia fino al 31.3.2023, “restano definitivamente acquisite”.
Merita evidenziare che lo stralcio interessa, come sopra accennato:
- i singoli carichi. Pertanto, se nell’ambito di una medesima cartella sono compresi carichi
diversi, gli stessi sono stralciati se di importo, singolarmente, pari o inferiore a € 1.000, ancorché l’ammontare complessivo risulti superiore a tale limite;
- i carichi il cui “importo residuo” all’1.1.2023 sia non superiore a € 1.000. Non rileva, quindi, l’importo del carico originario.
Come stabilito restano ferme le disposizioni relative allo stralcio dei debiti fino a € 1.000 risultanti da carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 2000-2010 e allo stralcio dei debiti fino a € 5.000 risultanti da carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 2000 - 2010 per i soggetti con reddito imponibile 2019 fino a € 30.000.
La cancellazione automatica è esclusa con riferimento ai debiti relativi ai carichi riferiti a:
- somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato;
- crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- risorse proprie tradizionali, nonché all’IVA riscossa all’importazione.
É altresì previsto lo stralcio automatico dei debiti di importo residuo all’1.1.2023 fino a € 1.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni e dei debiti risultanti da singoli carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 2000 - 2015, da parte degli Enti diversi dalle Amministrazioni statali, Agenzie fiscali o Enti pubblici previdenziali.
Restano integralmente dovuti il capitale e le somme maturate all’1.1.2023 a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive o per la notifica della cartella di pagamento.
L’Ente creditore, con Provvedimento adottato entro il 31.1.2023, può aver disposto la non applicazione delle previsioni in esame. In tal caso potrebbe risultare consentita la “rottamazione - quater”.
Va infine considerato che dall’1.1 al 31.3.2023 la riscossione dei predetti debiti è sospesa e non sono applicabili gli interessi di mora.
Ciò anche con riguardo ai debiti risultanti da carichi fino a € 1.000 affidati all’Agente della riscossione nel periodo 2000 - 2015 dagli Enti che hanno adottato, entro il 31.1.2023, il Provvedimento di non applicazione delle disposizioni di stralcio.
Con riferimento alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della Strada, diverse da quelle riferite a violazioni tributarie o degli obblighi relativi ai contributi e premi previdenziali, lo stralcio in esame è applicabile limitatamente agli interessi e gli interessi di mora.
Di fatto lo stralcio non riguarda, “le sanzioni ... e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che resteranno dovute per l’intero ammontare”.