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Gestione IVS artigiani e commercianti: aliquote 2023

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Recentemente l'INPS ha comunicato le aliquote ed i minimali/massimali contributivi, applicabili per il 2023 da parte degli iscritti alla Gestione IVS artigiani e commercianti.

Come di consueto l’INPS ha reso noti aliquote, minimali e massimali contributivi applicabili per il 2023 dai soggetti iscritti alla Gestione IVS artigiani e commercianti, nonché riepilogato i termini e le modalità di versamento di quanto dovuto, come di seguito illustrato. Rispetto allo scorso anno, sono confermate le aliquote contributive sia per gli artigiani che per i commercianti, fermo restando l’ulteriore incremento delle stesse già previsto (+ 0,45%) per i collaboratori di età non superiore a 21 anni, mentre minimale e massimale contributivo hanno subito un sensibile incremento. In linea generale sono tenuti all’iscrizione alla Gestione IVS gli artigiani e gli esercenti attività commerciali, per se stessi e per i propri coadiuvanti / coadiutori. L’obbligo riguarda anche:

  • collaboratori e coadiutori familiari, a meno che non siano iscritti all’assicurazione obbligatoria come lavoratori dipendenti dell’imprenditore;
  • soci di srl, srl unipersonali, accomandatari di sas e snc;
  • bagnini, ostetriche, affittacamere nonché operatori e guide turistiche al sussistere delle specifiche condizioni previste per i diversi settori.

CASI PARTICOLARI

 

- Socio lavoratore di srl commerciale, amministratore della stessa

Il soggetto in esame è obbligato all’iscrizione alla Gestione IVS in qualità di socio lavoratore (al ricorrere di prevalenza e abitualità dell’attività) e alla Gestione separata INPS per il reddito derivante dall’attività di amministratore.

In particolare, l’INPS ha precisato che qualora un soggetto eserciti due attività di cui una ricadente nella Gestione separata e l’altra iscrivibile alla Gestione IVS, l’obbligo di contribuzione a tale ultima gestione è collegato alla sussistenza dei requisiti di abitualità dell’apporto conferito e di personalità della prestazione lavorativa, “da valutarsi in base al tipo di attività ed all’impegno che essa richiede”, non assumendo alcuna rilevanza il rispetto del requisito della prevalenza.

Tale orientamento è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione in base alla quale non sussiste l’automatismo fra il ruolo di socio lavoratore e amministratore di una srl e l’obbligo di iscrizione sia alla Gestione separata che alla Gestione IVS, mentre sussiste l’obbligo alla doppia contribuzione nel caso in cui l’amministratore partecipi in maniera diretta all’attività materiale ed esecutiva dell’azienda.

 

- Socio di srl detentore di una partecipazione minima

Come affermato dalla Corte di Cassazione non è obbligato all’iscrizione alla Gestione IVS commercianti, qualora lo stesso, ancorché svolga con carattere di abitualità e prevalenza la prestazione lavorativa nella società, non abbia alcuna responsabilità d’impresa e non rivesta alcuna carica sociale. L’obbligo di versamento alla Gestione IVS sussiste soltanto per il socio – amministratore, ossia colui che ha un ruolo di gestione nella società.

 

- Socio – co.co.co. di una srl

Come affermato dalla Corte di Cassazione è soggetto a doppia contribuzione, presso la Gestione IVS nonché la Gestione separata INPS.

 

- Mera locazione di immobili di proprietà

Secondo l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione non costituisce un’attività commerciale ai fini previdenziali e, pertanto, non fa scattare l’obbligo di iscrizione alla Gestione IVS.

Diversamente, la locazione può configurare attività commerciale a detti fini se esercitata nell’ambito di un’attività più ampia di prestazione di servizi, quale quella di intermediazione immobiliare, con conseguente obbligo di iscrizione alla Gestione IVS.

 

L’Istituto rammenta innanzitutto che è stato disposto l’aumento delle aliquote contributive degli artigiani e commercianti iscritti alla Gestione IVS a decorrere dall’1.1.2012, inizialmente nella misura dell’1,3% e successivamente dello 0,45% annuale, fino a raggiungere la misura del 24% per tutti i soggetti iscritti alle gestioni autonome dell’INPS”.

Si evidenzia inoltre che per il 2023 continua a trovare applicazione:

  • la maggiorazione dell’1% dell’aliquota ordinaria per i soggetti con reddito di seconda fascia” (da € 52.191 a € 86.983 / 113.520 per i soggetti privi di anzianità al 31.12.95);
  • l’ulteriore contribuzione pari a € 0,62 mensili a copertura delle prestazioni di maternità;
  • la riduzione del 50% dei contributi dovuti dai soggetti con più di 65 anni di età e già pensionati. Tale riduzione, come specificato dall’INPS, non è applicabile ai lavoratori autonomi già pensionati delle gestioni ex IPOST / ex INPDAP / ex ENPALS, che sono quindi tenuti alla contribuzione per l’intero ammontare;
  • la maggiorazione nella misura dello 0,48%, applicabile ai soli commercianti a copertura dell’indennizzo per la cessazione dell’attività.

Le aliquote contributive IVS per il 2023 possono quindi essere così schematizzate:

Aliquota

- 24% per gli artigiani

- 24,48% per i commercianti

Come sopra accennato, il beneficio previsto per i coadiuvanti / coadiutori di età non superiore a 21 anni, che opera fino a tutto il mese in cui il collaboratore compie i 21 anni, risulta ulteriormente ridotto dall'incremento dello 0,45% e pertanto l'aliquota 2023 per detti soggetti è pari al 23,25% se artigiani e 23,73% se commercianti. Tali misure sono incrementate dell’1% per i redditi “di seconda fascia”.

Reddito minimo: € 17.504

Il reddito minimo rappresenta la soglia di reddito sul quale applicare le aliquote contributive per determinare il contributo minimo da corrispondere annualmente indipendentemente dal reddito d’impresa realizzato. Non sono soggetti al reddito minimale gli esercenti l’attività di affittacamere e i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo. Gli stessi sono tenuti esclusivamente al versamento dei contributi IVS a percentuale calcolati sul reddito effettivo, maggiorati della contribuzione per le prestazioni di maternità (€ 0,62 mensili).

Reddito massimo: € 86.983 / 113.520 per i soggetti privi di anzianità al 31.12.95

Scaglioni reddito:

  • prima fascia fino a € 52.190
  • seconda fascia → da € 52.191 a € 86.983 / 113.520 per i soggetti privi di anzianità al 31.12.95

Come ribadito dall’INPS minimale e massimale sono limiti individuali riferiti al singolo soggetto operante nell’impresa mentre i contributi IVS vanno calcolati sulla totalità dei redditi d’impresa dichiarati ai fini IRPEF (e non solo sul reddito derivante dall’attività che dà titolo all’iscrizione nella gestione di appartenenza). Su tale aspetto, si rammenta che l’Istituto ha modificato il proprio orientamento, allineandosi alla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, affermando che “devono essere esclusi dalla base imponibile contributiva i redditi di capitale attribuiti agli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali derivanti dalla partecipazione a società di capitali nella quale i lavoratori autonomi non svolgono attività lavorativa.

Pertanto, anche secondo l’INPS, dalla partecipazione in una società di capitali con apporto di solo capitale deriva reddito di capitale” (e non “reddito d’impresa”) che non concorre alla base imponibile previdenziale degli iscritti alla Gestione IVS. Come di consueto i contributi in esame vanno versati in 4 rate fisse sul reddito minimo e 2 rate per il reddito eccedente il minimale, alle scadenze previste per il versamento delle imposte sui redditi, come di seguito riportato:

Acconto

- 4 rate fisse, sulla base del reddito minimo 2023 (€ 17.504), entro il:

  • 16.5.2023
  • 21.08.2023 (il 20.8 cade di domenica)
  • 16.11.2023
  • 16.2.2024

- 2 rate sul reddito eccedente il minimale 2023 entro il:

  • 30.6.2023 ovvero 31.7 (il 30.7 cade di domenica) con la maggiorazione dello 0,40%, a titolo di prima rata
  • 30.11.2023, a titolo di seconda rata

Saldo

- 30.6.2023 ovvero 31.7 con la maggiorazione dello 0,40%

Ai fini della compilazione della “Sezione INPS” del mod. F24, oltre al codice della competente sede INPS, al numero di matricola del contribuente e al periodo di riferimento, va riportata la “causale contributo” utilizzando uno dei seguenti codici.

Artigiano

AF=Contributi dovuti sul reddito minimale

AP=Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale

APR=Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale - rate

API=Interessi su rate o per differimento

Commerciante

CF=Contributi dovuti sul reddito minimale

CP=Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale

CPR=Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale - rate

CPI=Interessi su rate o per differimento

L’Istituto ribadisce che le modifiche apportate dalla Finanziaria 2023 ai requisiti di accesso al regime forfetario non hanno interessato l’applicazione del regime previdenziale agevolato.
 Tale regime può quindi continuare ad essere applicato / richiesto da parte dei titolari di reddito d’impresa iscritti alla Gestione IVS che possono adottare / continuare ad applicare il regime forfetario nel 2023. Pertanto qualora siano soddisfatti i requisiti richiesti per l’applicazione del regime forfetario, la riduzione contributiva del 35% può essere operata nel 2023 dai seguenti soggetti:

  • Soggetti già beneficiari nel 2022 del regime contributivo agevolato che nel 2023 continuano a soddisfare le condizioni per permanere nel regime contributivo agevolato. Non sono necessari ulteriori adempimenti in quanto il riconoscimento della riduzione contributiva è automatico”, a meno che non venga presentata espressa rinuncia.
  • Soggetti che nel 2022 hanno iniziato una nuova attività per la quale nel 2023 intendono beneficiare del regime contributivo agevolato. È necessario presentare l’apposita comunicazione entro il termine (perentorio) del 28.2.2023.
  • Soggetti che nel 2023 iniziano una nuova attività per la quale intendono beneficiare del regime contributivo agevolato. È necessario “comunicare tale volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione, in modo da consentire all’Istituto la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annualeˮ.

Si rammenta infine che i soggetti che  fino al 2022 hanno adottato il regime forfetario con il regime contributivo agevolato o che  dal 2023 fuoriescono dal regime forfetario;
 dovevano comunicare all’INPS la revoca del regime contributivo agevolato entro il 28.2.2023.

In merito si rammenta che l’INPS ha precisato che il termine entro il quale trasmettere la rinuncia al regime contributivo agevolato a seguito della perdita dei requisiti è fissato al 28 febbraio dell’anno per il quale si richiede il ripristino del regime ordinario”. L’applicazione del regime contributivo ordinarioscatta dall’1.1 dell’anno in cui la revoca è presentata (e non dall’anno successivo).