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Definita la percentuale effettiva del bonus "sistemi di accumulo integrati"

Nell'ambito della finanziaria 2022 il Legislatore ha riconosciuto un credito d'imposta per le spese sostenute nel 2022 relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili.
L’art. 1, comma 812, Legge n. 234/2021 (Finanziaria 2022) ha riconosciuto, nel limite massimo complessivo di € 3 milioni, uno specifico credito d’imposta a favore delle persone fisiche per le spese sostenute nel 2022 per l’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto.
Con riferimento all’agevolazione in esame:
- il MEF con il Decreto 6.5.2022 ha individuato le modalità per l’accesso al credito d’imposta in esame;
- l’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 11.10.2022 ha definito le modalità e i termini per la presentazione della domanda prevedendo che la stessa andava presentata (esclusivamente con modalità telematiche) dall’1.3 al 30.3.2023 utilizzando l’apposito servizio web disponibile nell’area riservata del proprio sito Internet.
In particolare, nella domanda andavano indicate, tra l’altro, le seguenti informazioni:
− codice fiscale del soggetto che presenta la domanda;
− ammontare delle spese sostenute nel 2022 relative all’installazione dei predetti sistemi di accumulo.
Ammontare del credito d’imposta spettante
Come definito dall’art. 2, DM 6.5.2022, il credito d’imposta in esame corrisponde all’importo delle spese documentate e sostenute nel 2022 per l’installazione dei già menzionati sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili.
In base al comma 2 dell’art. 3, DM 6.5.2022, l’Agenzia delle Entrate, sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate (€ 3 milioni) e l’ammontare complessivo delle spese agevolabili indicate nelle domande presentate, determina la percentuale della spesa sostenuta da ciascun soggetto riconosciuta a titolo di credito d’imposta.
Recentemente l’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 4.4.2023 ha reso noto che la predetta percentuale è pari al 9,1514%, tenuto conto che l’ammontare dei crediti d’imposta richiesti in base alle domande presentate è pari a € 32.781.559 (importo superiore al predetto limite di spesa). Come specificato dall’Agenzia il risultato ottenuto applicando la predetta percentuale va troncato all’unità di euro.
Esempio Il sig. Bianchi nel 2022 ha installato un impianto fotovoltaico con un sistema di accumulo integrato nella propria abitazione. In data 17.3.2023 ha inviato la domanda per l’accesso al c.d. “Bonus sistemi di accumulo integrati”.
Dalla domanda inviata all’Agenzia delle Entrate l’ammontare della spesa documentata, sostenuta nel 2022 per il sistema di accumulo, risulta pari a € 5.000.
L’ammontare del bonus in esame (effettivamente) spettante al sig. Bianchi risulta pari a € 457 (5.000 x 9,1514%).
Utilizzo del credito d’imposta
Come precisato dall’art. 4, DM 6.5.2022, il credito d’imposta in esame è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al 2022 (mod. 730 / REDDITI 2023), in diminuzione delle imposte dovute. L’eventuale ammontare non utilizzato può essere fruito nei periodi d’imposta successivi. In particolare, il bonus va riportato nel:
- 730/2023, a rigo G15;
- REDDITI 2023 PF, a rigo CR31
utilizzando il medesimo codice “13”.