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Il c.d. "Decreto Bollette" e l'estensione al 2 trimestre 2023 dei crediti energetici

Unnamed (5)

Nell'ambito del recente c.d. "Decreto Bollette" sono state estese al secondo trimestre 2023 le agevolazioni già riconosciute per il 2022/primo trimestre 2023 a favore delle imprese "energivore", imprese "non energivore", imprese "gasivore" e imprese non "gasivore", connesse alle spese sostenute per l'acquisto di energia elettrica/gas naturale, a fronte dell'incremento del relativo costo. 

Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi del settore energetico, il Legislatore ha introdotto una serie di agevolazioni, sotto forma di credito d’imposta, per la spesa sostenuta dalle imprese per il consumo di energia elettrica / gas naturale nel primo / secondo / terzo / quarto trimestre 2022, in seguito estese anche al primo trimestre 2023 ad opera della Legge n. 197/2022, Finanziaria 2023 (Informativa SEAC 5.1.2023, n. 7). Ora, nell’ambito del DL n. 34/2023, c.d. “Decreto Bollette” l’art.  4 ripropone le citate agevolazioni anche per il secondo trimestre 2023 (rispetto ai precedenti periodi il bonus spettante in termini percentuali è più che dimezzato).

Estensione dei crediti d’imposta al secondo trimestre 2023

Credito d’imposta imprese “Energivore”

Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi del settore energetico, il Legislatore ha introdotto una serie di agevolazioni, sotto forma di credito d’imposta, per la spesa sostenuta dalle imprese per il consumo di energia elettrica / gas naturale nel primo / secondo / terzo / quarto trimestre 2022, in seguito estese anche al primo trimestre 2023 ad opera della Legge n. 197/2022, Finanziaria 2023 (Informativa SEAC 5.1.2023, n. 7). Ora, nell’ambito del DL n. 34/2023, c.d. “Decreto Bollette” l’art.  4 ripropone le citate agevolazioni anche per il secondo trimestre 2023 (rispetto ai precedenti periodi il bonus spettante in termini percentuali è più che dimezzato). 

Credito d’imposta imprese “non Energivore”

A favore delle imprese dotate di contatori con potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica (c.d. “non energivore”), il credito d’imposta riconosciuto per il secondo trimestre 2023 è pari al 10% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata. 

Per tali soggetti, il beneficio spetta a condizione che il prezzo della componente energia elettrica, calcolato sulla base della media del primo trimestre 2023 al netto di imposte e sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al primo trimestre 2019

Credito d’imposta imprese “Gasivore”

A favore delle imprese gasivore il credito d’imposta riconosciuto per il secondo trimestre 2023 spetta nella misura del 20% delle spese sostenute per l’acquisto del gas naturale consumato per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. 

Il beneficio spetta a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media del primo trimestre 2023 dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal GME, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del primo trimestre 2019

Credito d’imposta imprese “non Gasivore”

A favore delle imprese c.d. “non gasivore” il credito d’imposta riconosciuto per il secondo trimestre 2023 spetta nella misura del 20% delle spese sostenute per l’acquisto del gas naturale consumato per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. 

Per tali soggetti il beneficio spetta a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media del primo trimestre 2023 dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), abbia subito un incremento superiore  al 30% del corrispondente prezzo medio del primo trimestre 2019

Richiesta dati credito d’imposta al fornitore di gas/energia

L’impresa non gasivora / non energivora beneficiaria del credito d’imposta che si è rifornita / si rifornisce di gas naturale / energia elettrica nel primo e nel secondo trimestre 2023 dal medesimo soggetto da cui si è rifornita nel primo trimestre 2019, può richiedere al proprio fornitore:

  • il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica; 
  • l’ammontare del credito d’imposta spettante per il secondo trimestre 2023.

N.B.: Il fornitore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta l’agevolazione, deve inviare al cliente una specifica comunicazione contenente i predetti dati. 

Utilizzo dei crediti d’imposta 2 trimestre 2023

Come stabilito dal comma 7 del citato art. 4, i crediti d’imposta sopra esposti: O sono utilizzabili esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 ed entro il 31.12.2023. Merita evidenziare che, come specificato dall’Agenzia delle Entrate nelle Circolari 13.5.2022, n.  13/E e 16.6.2022, n. 20/E, l’utilizzo del credito d’imposta anche per importi superiori a € 5.000 annui, avendo natura “agevolativa”, non richiede la preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi e l’apposizione del visto di conformità; 

  • non sono soggetti ai limiti di € 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti ex art. 34, Legge n. 388/2000 e di € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007; 
  • non sono tassati ai fini IRPEF / IRES / IRAP; 
  • non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi ex art. 61, TUIR e ai fini della determinazione della quota delle “altre spese” deducibile ex art. 109, TUIR; 
  • sono cumulabili con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto. 

Il comma 8 del citato art. 4 consente al beneficiario di cedere entro il 31.12.2023, solo per intero, ad altri soggetti compresi gli istituti di credito / altri intermediari finanziari, i crediti d’imposta spettanti per le spese di acquisto di gas / energia consumato nel secondo trimestre 2023. In generale non è consentita una successiva cessione; tuttavia, sono possibili 2 ulteriori cessioni, successive alla prima, solo se effettuate a favore di banche / intermediari finanziari / società appartenenti ad un gruppo bancario / imprese di assicurazione. 

N.B.: I soggetti beneficiari del credito d’imposta a seguito della cessione dello stesso devono richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d’imposta oggetto di cessione. 

Il credito d’imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe utilizzato dal cedente (compensazione tramite mod. F24) e comunque entro il 31.12.2023.