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Rimborso/compensazione "caro petrolio" primo trimestre 2023

Unnamed (2)

Agli autotrasportatori di merci è riconosciuto il rimborso/utilizzo in compensazione del c.d. "caro petrolio" connesso con gli acquisti di carburante per veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t. Il bonus riferito ai consumi effettuati nel primo trimestre 2023 il soggetto interessato deve presentare un'apposita domanda all'Agenzia delle Dogane entro il 2 maggio 2023.

RIMBORSO / COMPENSAZIONE “CARO PETROLIO” PRIMO TRIMESTRE 2023

L’art. 6, D.Lgs. n. 26/2007 ed il DPR n. 277/2000, riconoscono agli esercenti l’attività di autotrasporto merci, sia in c/ proprio che per c/ terzi, un beneficio connesso con la spesa per il carburante di veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t, c.d. “caro petrolio”.

N.B.: L’agevolazione non spetta per il gasolio consumato dai veicoli di categoria Euro 4 o inferiore

Soggetti beneficiari dell’agevolazione

Come confermato dall’Agenzia delle Dogane nella recente Nota 27.3.2023, n. 166296/RU l’agevolazione  in esame spetta ai soggetti esercenti le seguenti attività:

  • trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t da parte di:
    – persone fisiche / giuridiche iscritte nell’Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi;
    – persone fisiche / giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’apposito Elenco;
    - imprese stabilite in altri Stati UE, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina comunitaria per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada;
  • trasporto persone da parte di Enti pubblici / imprese pubbliche locali esercenti l’attività di  trasporto ex D.Lgs. n. 422/97, da imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza    statale / regionale / locale / in ambito comunitario ( il bonus non spetta con riferimento ai veicoli di  categoria M1, ossia aventi al massimo 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente);
  • trasporto persone da parte di Enti pubblici / imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico. Al fine di individuare il soggetto legittimato a richiedere / fruire del beneficio in esame con riferimento a particolari situazioni (ad esempio, esercizio dell’attività in forma consortile / soggetto subentrante / incorporante, ecc.) si rinvia all’Informativa SEAC 5.4.2017, n. 114.

 Determinazione del beneficio per il primo trimestre 2023

Il beneficio in esame è determinato in base agli incrementi dell’aliquota dell’accisa sul gasolio per autotrazione, rapportati ai consumi nei periodi di riferimento

Dopo aver evidenziato che, a seguito del venir meno delle misure di rideterminazione avvenute nel corso del 2022, a partire dall’1.1.2023 l’aliquota dell’accisa sul gasolio commerciale è stata ripristinata in € 617,40 per mille litri, l’Agenzia delle Dogane precisa che, in relazione ai consumi del periodo 1.1 – 31.3.2023 il beneficio è pari a € 214,18 per mille litri di prodotto. 

Si rammenta che a decorrere dal 2020, con riferimento al gasolio commerciale usato come carburante l’art. 8, comma 1, DL n. 124/2019, ha introdotto un parametro per la determinazione dell’importo massimo rimborsabile, pari a 1 litro di gasolio consumato, da ciascun veicolo agevolabile, per ogni chilometro percorso

Termini per la richiesta del beneficio

Per il riconoscimento del credito spettante, i soggetti interessati devono inviare telematicamente all’Agenzia delle Dogane un’apposita domanda entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento

Considerato che: 

  • ai sensi del comma 6 dell’art. 3, DPR n. 277/2000, alla domanda va allegata copia dei certificati di immatricolazione degli autoveicoli agevolati, nonché un prospetto riportante il numero di targa, il chilometraggio alla chiusura del trimestre di riferimento, il proprietario ovvero, in caso di locazione con facoltà di compera o di noleggio ex art. 84, D.Lgs. n. 285/92, l’intestatario dei predetti contratti (anch’essi da allegare in copia); 
  • nella pratica del settore si riscontrano molteplici forme di titolarità giuridica del veicolo utilizzato per lo svolgimento dell’attività di autotrasporto oltre a quelle sopra citate; 

l’Agenzia delle Dogane nella Circolare 23.2.2016, n. 4/D e nella Nota 22.3.2016, n. 35427/RU ha individuato le figure negoziali ammesse e conseguentemente i soggetti tenuti a presentare la domanda per il riconoscimento del credito in esame ed ha precisato che: 

le figure negoziali ammesse di disponibilità degli autoveicoli … sono esclusivamente quelle previste dalle norme di settore del trasporto merci. Il beneficio fiscale in esame include due distinte categorie di esercenti (per contro terzi, in conto proprio) operanti nell’attività di trasporto merci, ciascuna delle quali sottoposta ad una specifica disciplina che ne stabilisce le condizioni ed i requisiti, oggettivi e soggettivi, per l’esercizio nonché i vincoli di utilizzo dei mezzi”. 

Autotrasportatori per c/terzi

Gli autotrasportatori per c/ terzi possono utilizzare i veicoli a titolo di: 

  • proprietà; 
  • locazione con facoltà di compera – locazione finanziaria; 
  • acquisto con patto di riservato dominio; 
  •  usufrutto.

Per le imprese iscritte all’Albo degli autotrasportatori che effettuano i trasporti per c/ terzi è ammessa anche la possibilità di utilizzare autoveicoli concessi in comodato senza conducente / in locazione senza conducente

Tali modalità di acquisizione del veicolo sono da considerarsi “valide” anche ai fini del riconoscimento dell’agevolazione in esame, fermo restando il rispetto dei relativi vincoli normativamente previsti (ad esempio, l’obbligo, in caso di comodato, di stipulare il contratto in forma scritta, di registrarlo e di esibire copia vistata della prescritta dichiarazione sostitutiva resa all’Ufficio  della Motorizzazione Civile).  

In merito ai contratti stipulati per far fronte ad esigenze occasionali, quali ad esempio il c.d. “nolo a freddo”, considerato che “con tali figure negoziali, funzionalmente riconducibili alla locazione  senza conducente, l’attività di trasporto merci viene svolta dall’esercente mediante la messa a  disposizione dei mezzi da parte di altro autotrasportatore per conto terzi, sul quale non gravano oneri di acquisto dei carburanti”, l’Agenzia delle Dogane evidenzia che, fermo restando il rispetto  delle altre condizioni fissate dalla disciplina di settore per la locazione senza conducente e dei  requisiti richiesti per l’ammissione al credito in esame: 

"il riconoscimento del rimborso d’accisa può aver luogo a favore del reale utilizzatore dell’autoveicolo sempreché sia garantita l’esclusività del possesso degli autoveicoli nel periodo di utilizzo e che il contratto sia stato debitamente registrato”. 

La stessa Agenzia nella citata Nota n. 35427/RU ha confermato che per il “nolo a freddo” è possibile fruire dell’agevolazione in esame fermo restando che: 

  • tale rapporto contrattuale è fattispecie diversa e distinta dalla locazione senza conducente; 
  • l’agevolazione è riconosciuta a condizione che: 
  • entrambe le imprese siano iscritte all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi; – il contratto sia redatto in forma scritta e riporti, oltre al noleggiante e al noleggiatore, la data e la durata del contratto nonché i dati identificativi del veicolo; 
  • si configuri l’utilizzo esclusivo del veicolo nel periodo di consumo del gasolio per autotrazione e ciò risulti in modo inequivoco dal contratto; 
  • il contratto sia registrato. 

N.B.: Non é ammessa la sublocazione / subcomodato.

Nel caso in cui il veicolo, acquisito in leasing da un autotrasportatore per c/ terzi, sia concesso in uso da quest’ultimo ad un altro esercente l’attività di trasporto per c/ terzi in forza di un distinto contratto di locazione, l’Agenzia delle Dogane ha precisato che non è ravvisabile la sublocazione:

  • se i due soggetti, parti del contratto di locazione, sono entrambi iscritti all’Albo; 
  • se la società di leasing resta estranea al contratto di locazione di cui sopra e risulta solo legata da un precedente rapporto negoziale con il soggetto che concede in uso il mezzo. 

Ciò anche in considerazione del fatto che “lo scopo del finanziamento esaurisce l’interesse immediato della locazione finanziaria” e che “la locazione del mezzo di trasporto da parte dell’esercente primo utilizzatore ad altra impresa locataria integra un’autonoma operazione economica non collegata al contratto precedente”. 

Va tuttavia evidenziato che “per la certezza del titolo di possesso dell’autoveicolo”, in base al quale si individua il soggetto che può fruire del credito in esame, “la trasferita disponibilità del  mezzo di trasporto all’esercente che presenta la dichiarazione trimestrale di rimborso presuppone  il consenso prestato dall’impresa di leasing proprietaria, anche se espresso in forma preventiva  nel medesimo contratto di locazione finanziaria”. 

Di conseguenza, quindi, anche nei predetti casi, l’autotrasportatore di merci per c/ terzi iscritto all’Albo che detiene il veicolo concesso in locazione da un altro autotrasportatore (che lo ha precedentemente acquisito in leasing) può accedere all’agevolazione relativamente al gasolio consumato.

Autotrasportatori in C/proprio

  • Come confermato dall’Agenzia delle Dogane, i possibili titoli di disponibilità degli autoveicoli sono:
  • proprietà;
  • locazione con facoltà di compera;  
  • locazione finanziaria; 
  • acquisto con patto di riservato dominio; 
  • usufrutto.

Di conseguenza, per tale settore è esclusa la possibilità di detenere i veicoli in locazione / comodato (diversamente da quanto previsto per gli autotrasportatori per c/ terzi).

Compilazione della domanda

Come evidenziato dall’Agenzia delle Dogane nella Nota 23.3.2020, n. 96399/RU e ribadito nella  Nota n. 166296/RU in esame, l’introduzione del predetto limite quantitativo (1 litro di gasolio  consumato da ciascun veicolo per ogni chilometro percorso) ha richiesto la modifica del quadro  A-1 della domanda. 

In particolare, è presente il campo “Mezzi speciali” riservato ai semirimorchi / rimorchi destinati a trasporti specifici dotati di attrezzature permanentemente installate, alimentate da motori e serbatoi autonomi risultanti dalla carta di circolazione (o da idonea documentazione qualora non prevista l’indicazione nella carta di circolazione). 

Al fine del riconoscimento dell’agevolazione relativamente ai predetti mezzi nella Nota 12.3.2020, n.  74668/RU l’Agenzia ha specificato quanto segue:  

  • il beneficio è collegabile al fatto che le “speciali attrezzaturesono complementari alla funzione di trasporto di merci (che necessitano di certe condizioni per essere movimentate); O i semirimorchi / rimorchi che rivestono un ruolo essenziale per l’esercizio di determinate tipologie di trasporto (in tal modo attrezzati), costituiscono un complesso veicolare unitariamente considerato
  • per i semirimorchi / rimorchi classificati come furgone isotermico con gruppo frigorifero permanentemente installato, è agevolabile il gasolio prelevato dal serbatoio autonomo e consumato dal distinto motore ausiliario asservito al funzionamento dell’impianto  refrigerante in quanto mantiene la temperatura idonea per la conservazione delle merci  durante il trasporto; 
  • tali mezzi devono essere trainati da autoveicoli (trattore / motrice) rientranti nelle categorie ammesse all’agevolazione
  • alla domanda vanno allegate, qualora non già presentate, le carte di circolazione dei semirimorchi/ rimorchi unitamente agli eventuali attestati (ad esempio, certificati ATP) che ne costituiscono parti integranti, 
  • va predisposto un prospetto riepilogativo trimestrale, da esibire a richiesta dell’Ufficio, contenente le seguenti informazioni per ciascun semirimorchio / rimorchio: targa; capacità del serbatoio; lettura del contatore registrata alla fine del trimestre solare; targhe dei trattori / unità motrici da cui è stato trainato nel trimestre (per i semirimorchi / rimorchi oggetto di servizi di traino da parte di veicoli di terzi). 

Semirimorchi privi di motori autonomamente azionati

Nella citata Circolare n. 4/D l’Agenzia delle Dogane ha specificato che il titolare di semirimorchi privi di motori autonomamente azionati che si avvale di trattori stradali di un altro vettore,  che a sua volta utilizza le stesse unità motrici per l’esercizio della propria attività di trasporto merci e  richiede il relativo credito, non può fruire del beneficio in esame ancorché si sia assunto l’onere  del costo del carburante. Ciò in considerazione del fatto che: 

  • il contratto stipulato si limita a disciplinare gli obblighi contrattuali delle parti per l’esecuzione del servizio, ma la titolarità dell’unità motrice permane in capo all’esercente intestatario della carta di circolazione, che esercita di fatto il possesso del veicolo e conseguentemente risulta essere l’unico soggetto legittimato a richiedere l’agevolazione “caro petrolio”;
  • non è ammessa l’indicazione dei medesimi mezzi indistintamente nella domanda di due diversi esercenti che ne assumono entrambi la disponibilità nello stesso periodo; O in ogni caso non è ammissibile una domanda in cui nel Quadro A-1 siano indicati esclusivamente rimorchi e/o semirimorchi sprovvisti di motori azionati autonomamente.

Modalità di presentazione della domanda

Sul sito Internet dell’Agenzia delle Dogane (www.adm.gov.it) è disponibile lo specifico software utilizzabile per la compilazione / stampa della domanda in esame. 

La domanda può essere trasmessa tramite il Servizio Telematico Doganale – E.D.I. I soggetti che non utilizzano il predetto Servizio devono riprodurre il contenuto della domanda presentata al competente Ufficio delle Dogane in forma cartacea su supporto informatico (CD-rom,  DVD, pen drive USB) da consegnare unitamente alla domanda stessa.  

Modalità di utilizzo del credito “Caro Petrolio”

Il credito, di importo almeno pari a € 25, può essere utilizzato in compensazione tramite il mod.  F24 (codice tributo “6740”) oppure richiesto a rimborso.

Come rammentato dall’Agenzia delle Dogane nella Nota n. 96399/RU al credito in esame non opera quanto previsto dall’art. 1, comma 53, Finanziaria 2008 e quindi lo stesso può essere utilizzato in compensazione senza considerare il limite di € 250.000 (importo massimo compensabile dei crediti esposti nel quadro RU).

Il credito non utilizzato in compensazione entro il 31.12 dell’anno successivo a quello in cui  è sorto va richiesto a rimborso presentando un’apposita domanda all’Agenzia delle Dogane entro  il successivo 30.6.

N.B.: Considerato che il credito relativo al primo / secondo / terzo trimestre 2021 poteva essere 

utilizzato in compensazione fino al 31.12.2022 l’eventuale eccedenza non utilizzata entro tale termine dovrà essere chiesta a rimborso entro il 30.6.2023.

Sul punto fa “eccezione” l’utilizzo in compensazione del credito riferito ai consumi del quarto trimestre. Il credito relativo al quarto trimestre 2021 può essere utilizzato in compensazione entro il 31.12.2023 mentre quello relativo al quarto trimestre 2022 (limitatamente al gasolio del periodo 1.12 - 31.12.2022) può essere utilizzato in compensazione entro il 31.12.2024.

Indicazione credito d’imposta in dichiarazione dei redditi

L’ammontare del credito spettante, quanto utilizzato in compensazione nonché il credito residuo devono essere evidenziati nell’apposita Sezione del quadro RU del mod. REDDITI.

N.B.:Il credito spettante non rileva né ai fini delle imposte sui redditi né ai fini IRAP.