
Con un apposito Provvedimento l'Agenzia delle Entrate ha definito termini e modalità di presentazione della Comunicazione, da parte del fornitore che ha riconosciuto lo sconto in fattura/cessionario del credito derivante dalle detrazioni c.d. "Superbonus" / "Sisma bonus acquisti" / "Sisma bonus" e per interventi di superamento delle barriere architettoniche, al fine di poter scegliere l'utilizzo in compensazione del credito vantato in 10 rate annuali (anzichè 5/4).
Come noto, per gli interventi di cui all’art. 119, DL n. 34/2020 l’utilizzo diretto della detrazione e conseguentemente del relativo credito derivante dall’opzione per lo sconto in fattura / cessione del credito è ordinariamente previsto in 5/4 rate annuali.
L’art. 9, DL n. 176/2022, c.d. “Decreto Aiuti-quater”, ha introdotto la possibilità di ripartire ed utilizzare in 10 rate annuali di pari importo (anziché in 5/4) il credito sorto a seguito delle predette opzioni, con esclusivo riferimento ai crediti derivanti da Comunicazioni di sconto in fattura / cessione del credito inviate all’Agenzia entro il 31.10.2022 e non ancora utilizzati.
Il citato art. 9 è stato recentemente modificato ad opera dell’art. 2, comma 3-quinquies, DL n. 11/2023, c.d. “Decreto blocca crediti”, a seguito del quale la possibilità di rateizzare il credito in 10 rate annuali è applicabile:
- anche ai crediti sorti a seguito degli interventi di cui all’art. 119-ter, DL n. 34/2020 e all’art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, DL n. 63/2013, ossia interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche con detrazione del 75% e interventi rientranti nel c.d. “Sisma bonus” e “Sisma bonus acquisti”;
- ai crediti derivanti dalle Comunicazioni di sconto in fattura / prima cessione del credito inviate all’Agenzia entro il 31.3.2023 (anziché entro il 31.10.2022) e non ancora utilizzati.
La scelta di ripartire il credito in 10 rate annuali deve essere preventivamente comunicata all’Agenzia delle Entrate con un’apposita Comunicazione da parte del fornitore che ha riconosciuto lo sconto in fattura / cessionario del credito ed è irrevocabile. Ora, con il Provvedimento 18.4.2023 l’Agenzia delle Entrate ha definito i termini e le modalità con le quali effettuare la predetta Comunicazione, precisando altresì l’ambito di applicazione dell’opzione.
Crediti per i quali è possibile esercitare l’opzione
Oltre a confermare che l’opzione in esame riguarda i crediti derivanti dalle detrazioni spettanti per gli interventi sopra citati, con il Provvedimento in esame l’Agenzia precisa che la possibilità di rateizzare in 10 rate annuale i crediti “non ancora utilizzati” riguarda “la quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti d’imposta ... non utilizzata in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche acquisita a seguito di cessioni del credito successive alla prima opzione”.
La scelta per le 10 rate annuali può pertanto riguardare la parte di ciascuna rata annuale del credito d’imposta non ancora utilizzata in compensazione nel mod. F24:
- oggetto della Comunicazione di opzione presentata entro il 31.3.2023;
- acquisita a seguito di cessioni del credito successive alla prima opzione, fermo restando che la prima opzione deve essere stata comunicata all’Agenzia entro il 31.3.2023.
Più precisamente, il Provvedimento in esame specifica che la ripartizione in 10 rate annuali può essere effettuata per la quota residua delle rate dei crediti riferite al:
- 2022 e anni successivi, per i crediti derivanti dalle Comunicazioni di opzione per la prima cessione / sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate fino al 31.10.2022, relative agli interventi di cui all’art. 119, DL n. 34/2020;
- 2023 e anni successivi, per i crediti derivanti dalle Comunicazioni di opzione per la prima cessione / sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate dall’1.11.2022 al 31.3.2023 per gli interventi di cui all’art. 119, DL n. 34/2020 e inviate fino al 31.3.2023 per gli interventi di superamento delle barriere architettoniche / Sisma bonus / Sisma bonus acquisti.
N.B.: In ogni caso, la ripartizione in 10 rate annuali decorre dall’anno successivo a quello di riferimento della rata originaria.
L’Agenzia specifica, inoltre, che è possibile scegliere la nuova rateazione anche con riferimento a una parte soltanto della rata del credito disponibile, mantenendo inalterata la possibilità di rateizzare in 10 rate la restante parte del credito in un secondo momento (con una successiva Comunicazione).
Così, ad esempio, come esemplificato dalla stessa Agenzia, un soggetto che dispone della rata 2023 relativa ad un credito derivante dal c.d. “Sismabonus” pari a € 10.000 e prevede di non riuscire ad utilizzarla in compensazione nel mod. F24 entro il 31.12.2023 può alternativamente:
- stimare la quota della rata 2023 che riuscirà ad utilizzare in compensazione entro la fine dell’anno, (ad esempio, € 6.000), e comunicare la volontà di ripartire in 10 rate annuali la restante parte della rata che prevede di non utilizzare in compensazione (€ 4.000). Tale importo residuo sarà ripartito in 10 rate annuali (€ 400 ciascuna), utilizzabili in compensazione dall’1.1 al 31.12, dal 2024 al 2033. Se alla fine del 2023 risulta altro credito residuo non compensabile rispetto a quello stimato, sarà possibile comunicare all’Agenzia la ripartizione nei successivi 10 anni anche per tale ulteriore credito;
- attendere la fine del 2023, per avere contezza dei crediti residui non compensabili, per comunicare all’Agenzia il credito per il quale si opta per la nuova ripartizione nei successivi 10 anni.
Obbligo di utilizzo in compensazione
Ciascuna rata annuale risultante dalla nuova ripartizione in 10 rate:
- può essere utilizzata esclusivamente in compensazione nel mod. F24 dall’1.1 al 31.12 del relativo anno di riferimento, utilizzando gli specifici codici tributo che saranno istituiti;
- la quota del credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere fruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso;
- non può essere ceduta ad altri soggetti oppure ulteriormente ripartita.
Modalità di effettuazione della comunicazione
L’opzione in esame va effettuata tramite la “Piattaforma cessione crediti” disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate:
- direttamente dal fornitore / cessionario titolare dei crediti, a decorrere dal 2.5.2023;
- tramite un intermediario abilitato, delegato alla consultazione del cassetto fiscale, a decorrere dal 3.7.2023.
In particolare, il soggetto interessato deve specificare:
- il tipo di credito che si intende ripartire;
- la rata annuale da ripartire nei successivi 10 anni ed il relativo importo.
NB La Comunicazione è immediatamente efficace e non può essere rettificata o annullata.