Newsletter Opera - approfondimenti

Versamento prima rata IMU 2023

Dimitri Karastelev Zh4fuyiaczy Unsplash

Il prossimo 16.6 scade il termine per effettuare il versamento della prima rata IMU 2023. 

Il prossimo 16.6.2023 scade il termine entro il quale effettuare il versamento della prima o unica rata IMU 2023 la cui disciplina è contenuta nell’art. 1, commi da 738 a 783, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020). In vista di tale adempimento, si riepilogato i principali aspetti relativi all’ambito di applicazione e determinazione dell’imposta dovuta, per i quali resta possibile fare riferimento ai chiarimenti forniti dal MEF nella Circolare 18.3.2020, n. 1/DF. 

N.B.: a decorrere dal 2023 la Regione Friuli-Venezia Giulia (come già le Province Autonome di Trento e Bolzano) ha introdotto la nuova Imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) in luogo dell’IMU. Per gli immobili in tale Regione va fatto pertanto riferimento a quanto previsto dal Regolamento di cui alla Legge Regionale n. 17/2022. Per il relativo versamento con il mod. F24 vanno utilizzati gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 23.2.2023, n. 10/E. 

 

Ambito di applicazione e determinazione dell’IMU

L’IMU è dovuta dai possessori di immobili, intendendo per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie. Sono altresì soggetti passivi IMU:

  • il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di Provvedimento del Giudice che costituisce ai soli fini IMU il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli; 
  • il concessionario, in caso di concessione di aree demaniali; 
  • il locatario, dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto, per gli immobili in leasing.

In presenza di più soggetti passivi per un medesimo immobile, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione e deve tener conto delle relative condizioni soggettive ed oggettive. Con riferimento all’ambito oggettivo preme evidenziare che: 

  • l’abitazione principalenon di lusso e relative pertinenze è esente; di lusso, ossia rientrante nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9, sconta l’IMU con aliquota ridotta (0,5%) e detrazione di € 200;

considerando che ai sensi del comma 741 dell’art. 1, Legge n. 160/2019 l’abitazione principale è l’immobile in cui il proprietario e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente

N.B.: La lett. b) del citato comma 741, a seguito della modifica apportata ad opera dell’art. 5-decies, DL n. 146/2021, c.d. “Decreto Fiscale”, dispone che, se il nucleo familiare (soggetto passivo IMU e suoi familiari) ha la dimora abituale e la residenza in immobili diversi, nello stesso Comune o in Comuni diversi, il trattamento IMU previsto per l’abitazione principale e relative pertinenze (esenzione se “non di lusso”, aliquota ridotta dello 0,5% e detrazione di € 200 se di lusso) è applicabile ad un solo immobile “scelto  dai componenti del nucleo familiare”

Considerando il caso dei coniugi che risiedono e dimorano abitualmente in immobili  diversi, di cui ciascuno è proprietario, la Corte Costituzionale con la sentenza 13.10.2022,  n. 209 ha sancito l’illegittimità della normativa IMU nella parte in cui, limitando l’esenzione  / agevolazioni per l’abitazione principale al solo immobile in cui il proprietario e il suo  nucleo familiare risiedono e dimorano abitualmente, dispone che, se i familiari risiedono  e dimorano abitualmente in immobili diversi, gli stessi devono scegliere per quale  immobile fruire dell’esenzione / agevolazioni previste per l’abitazione principale, a  prescindere dal Comune di ubicazione degli immobili. A seguito di tale sentenza, pertanto, ciascun coniuge proprietario / soggetto passivo IMU dell’immobile in cui risiede e dimora abitualmente può fruire dell’esenzione / agevolazione IMU per la propria abitazione principale, a prescindere dalla residenza e dimora abituale degli altri componenti del nucleo familiare (Informativa SEAC 20.10.2022, n. 327)

  • il singolo Comune (come in passato) può considerare abitazione principale l’unità immobiliare posseduta da anziani/disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata;
  • è confermata l’esenzione IMU per i terreni agricoli
  • posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 99/2004, indipendentemente dall’ubicazione.  A tal fine si rammenta che sono considerati coltivatori diretti / IAP anche i pensionati che continuando a svolgere attività in agricoltura e mantengono l’iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola; 
  • ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all’Allegato A annesso alla Legge n. 448/2001;
  • a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
  • ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15, Legge n. 984/77, sulla base dei criteri individuati dalla CM 14.6.93, n. 9; 

 

 l’esenzione IMU è altresì prevista per le seguenti fattispecie: 

  • immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ovvero destinate a studenti universitari soci assegnatari;
  • fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali di cui al DM 22.4.2008, se aventi le caratteristiche per poter essere assimilati all’abitazione principale
  • immobile non di lusso posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate / di polizia ad ordinamento militare o civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, a prescindere dalla dimora abituale e la residenza anagrafica.  Se di lusso, considerata l’assimilazione all’abitazione principale, trova applicazione la relativa aliquota prevista dal Comune e la detrazione di € 200; 
  • fabbricati classificati / classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9
  • fabbricati ad uso culturale di cui all’art. 5-bis, DPR. n. 601/73 (musei, biblioteche, archivi, ecc.); – fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze; 
  • fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense di cui alla Legge n. 810/29; 
  • mobili di Stato, Regioni, Comuni, ecc. e appartenenti a Stati esteri o organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione da accordi internazionali resi esecutivi in Italia; – immobili posseduti e utilizzati da enti non commerciali di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), D.Lgs. n. 504/92 destinati allo svolgimento di attività non commerciali, fermi restando i criteri già previsti in passato per determinare, in presenza di uso promiscuo, la parte da assoggettare ad IMU in quanto destinata all’esercizio di attività commerciali; 
  • immobili posseduti dall’Accademia dei Lincei, ai sensi dell’art. 1, commi 639 e 640, Legge n.  197/2022; 
  • immobili occupati abusivamente.  

N.B.: tale nuova fattispecie è stata introdotta con l’art. 1, comma 81, Legge n. 197/2022 (Finanziaria 2023), a decorrere dall’1.1.2023 con l’inserimento della lett. g-bis) all’art. 1, comma 759, Legge n. 160/2019. A tal fine è necessario che: 

  • sia stata presentata apposita denuncia all’Autorità giudiziaria per i reati di cui agli artt.  614, comma 2 o 633, Codice penale o, in alternativa, sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale per l’occupazione abusiva; 
  • il contribuente presenti un’apposita comunicazione al Comune, con le modalità che il MEF definirà con un apposito Decreto. 

Merita inoltre evidenziare che, come confermato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza 13.4.2023, n. 9956, tale disposizione non ha effetto retroattivo.  

Si rammenta inoltre che: 

  • l’IMU si applica anche ai fabbricati rurali ad uso strumentale
  • a decorrere dal 2022, ai sensi dell’art. 1, comma 751, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020) per i c.d. “beni merce” invenduti e non locati è prevista l’esenzione (fino al 2021, per tali immobili era prevista l’aliquota base dello 0,1% che il singolo Comune poteva diminuire fino all’azzeramento).  

N.B.: a tal fine si evidenzia che, ancorché la questione sia ampiamente dibattuta, l’orientamento del MEF nonché quello giurisprudenziale porta a concludere che per poter fruire di tale esenzione va presentata la dichiarazione IMU (per il 2023 entro il 30.6.2024); 

  • non è più prevista l’assimilazione all’abitazione principale per l’unità immobiliare posseduta da “italiani non residenti”, iscritti all’AIRE e pensionati. In alcuni casi, per tali soggetti, a decorrere dal 2021, è stata introdotta la riduzione del 50% dell’IMU dovuta. 

N.B.: per il 2023:

  • non risulta più applicabile l’ulteriore riduzione al 37,5% prevista dall’art. 1, comma 743, Legge n. 234/2021 (prevista soltanto per il 2022); 
  • trova applicazione la citata riduzione del 50% dell’imposta dovuta, a condizione che l’unità immobiliare sia non locata / data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà / usufrutto da soggetti non residenti, titolari di pensione maturata in regime di Convenzione internazionale con l’Italia
  • per individuare il competente Comune, rileva il territorio in cui la superficie dell’immobile insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del Comune. 

Si riportano di seguito i chiarimenti forniti dal MEF nella citata Circolare n. 1/DF con riferimento a specifiche fattispecie, ad oggi ancora applicabili (tabella riportata nel documento di sintesi a piè di pagina).

 

Determinazione dell’imposta dovuta

Con riferimento alla determinazione dell’IMU dovuta sono confermate le riduzioni per: 

  • gli immobili “vincolati” in quanto di interesse storico o artistico (riduzione del 50%); – i fabbricati dichiarati inagibili / inabitabili e di fatto non utilizzati (riduzione del 50%); – gli immobili concessi in comodato a genitori / figli nel rispetto delle specifiche condizioni già previste in passato (riduzione del 50% a condizione che l’immobile sia “non di lusso” e utilizzato  come abitazione principale, il contratto di comodato sia registrato ed il comodante possieda un  solo immobile in Italia e risieda nel Comune in cui è ubicato l’immobile concesso in comodato); 
  • gli immobili concessi in locazione a canone concordato (riduzione del 25%); O come in passato: 
  • per la generalità degli immobili, alla rendita catastale rivalutata del 5% va applicato il moltiplicatore corrispondente alla tipologia dell’immobile; 
  • per le aree fabbricabili rileva il valore venale all’1.1 dell’anno di imposizione; 
  • per i terreni agricoli che non rientrano nei casi di esenzione, il reddito dominicale rivalutato del 25% va moltiplicato per 135; 
  • come sopra accennato, per l’unica unità immobiliare, non locata / data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà / usufrutto da soggetti non residenti, titolari di pensione maturata in regime di Convenzione internazionale con l’Italia, l’IMU determinata con le ordinarie modalità è ridotta del 50%
  • per i fabbricati di categoria D privi di rendita e distintamente contabilizzati si utilizzano i valori contabili aggiornati per il 2023 con i coefficienti approvati dal MEF con il Decreto 13.2.2023, pubblicato sulla G.U. 27.2.2023, n. 49, di seguito elencati. (tabella riportata nel documento di sintesi a piè di pagina).

Termini e modalità di versamento

Il versamento dell’IMU va effettuato in 2 rate, la prima entro il 16.6 e la seconda (a saldo) entro il 16.12, con facoltà per il contribuente di provvedere al versamento dell’imposta dovuta in un’unica soluzione, da corrispondere entro il 16.6. 


Per quanto riguarda la determinazione dell’ammontare dovuto, come di consueto:

  • la prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando aliquote e detrazioni previste per l’anno precedente; 
  • la seconda rata, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, è eseguita a conguaglio, sulla base delle aliquote pubblicate sul sito Internet del MEF entro il 28.10 di ciascun anno. 

Diversamente, gli enti non commerciali versano l’imposta in 3 rate

  • le prime 2 entro il 16.6 e il 16.12 dell’anno di riferimento, ciascuna pari al 50% dell’imposta corrisposta per l’anno precedente; 
  • la terza rata, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta per l’anno di riferimento, entro il 16.6 dell’anno successivo, sulla base delle aliquote pubblicate sul sito Internet del MEF entro il 28.10 dell’anno di riferimento. 

Il versamento può essere effettuato, come in passato, tramite mod. F24 (ordinario o semplificato) o bollettino c/c postale, come confermato dall’Agenzia con il Provvedimento 26.5.2020.  Per quanto riguarda l’importo minimo da versare, l’art. 25, Legge n. 289/2002 dispone che il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento se l’imposta complessivamente dovuta per tutti gli immobili situati nello stesso Comune è inferiore a € 12. Va tuttavia considerato che rientra nella facoltà regolamentare del singolo Comune individuare un importo minimo al di sotto del quale il versamento dell’IMU non va effettuato. 

 

Regime sanzionatorio e ravvedimento

In caso di tardivo/omesso versamento dell’IMU è prevista l’applicazione delle sanzioni di cui all’art.  13, D.Lgs. n. 471/97 (30% - 15% entro 90 giorni), fermo restando che il Comune ha la possibilità di prevedere circostanze attenuanti o esimenti delle sanzioni previste dal citato art. 13.  Per il tardivo/omesso versamento dell’IMU è possibile beneficiare della riduzione delle sanzioni in applicazione del ravvedimento di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 472/97 ed in merito si rammenta che:

  • per l’IMU (diversamente da quanto previsto per i tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate) continua  a non essere possibile fruire del ravvedimento quando la violazione è stata contestata / sono iniziate attività di controllo; 
  • anche per l’IMU è ora possibile fruire del c.d. “ravvedimento lungo” (oltre l’anno).