Newsletter Opera - approfondimenti

Revocata l'esenzione POS per tabacchi, valori postali/bollati

TABACCHI

Come noto dal 30.06.2022 è scattata l'applcazione delle sanzioni a commercianti, lavoratori autonomi e imprese che rifiutano di accettare i pagamenti elettronici. A fine 2022 l'Agenzia delle Dogane aveva disposto il non assoggettamento all'obbligo di attivazione del POS a favore di tabaccai/titolari di patentino in relazione alle vendite di generi di monopolio, valori postali/bollati. Ora la stessa Agenzia ha revocato, con decorrenza dal 26.06.2023, la predetta esenzione dall'obbligo di accettare i pagamenti tramite POS con riferimento ai predetti beni. 

Come previsto dal DL n. 179/2012 i soggetti che “effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali”, ossia commercianti e prestatori di servizi (pubblici esercizi, carrozzieri, barbieri, saloni di bellezza, società di servizi, ecc.) nonché studi professionali (geometri, ingegneri, avvocati, consulenti del lavoro, dottori commercialisti, ecc.) hanno l’obbligo di attivazione del POS. Tale obbligo, escluso soltanto in caso di “oggettiva impossibilità tecnica”, è scattato dal 30.6.2014 come stabilito dal DL n. 150/2013. Con la Determinazione 24.10.2022, n. 484555/RU, l’Agenzia delle Dogane aveva riconosciuto l’esclusione dall’obbligo in esame per i tabaccai / titolari di patentino. In particolare, l’esenzione era riconosciuta, come evidenziato nella citata Determinazione, posto che:

  • il rivenditore, per la vendita di generi di monopolio, valori postali/bollati, percepisce un aggio (rispettivamente pari al 10% - 5% del prezzo di vendita ovvero variabile a seconda della tipologia);
  • l’aggio “verrebbe parzialmente eroso dalle commissioni bancarie connesse all’utilizzo delle forme di pagamento elettronico, atteso che il costo della transazione elettronica non può essere traslato sull’acquirente”, considerato che il prezzo è determinato ex lege / sulla base di specifiche Convenzioni;
  • per i suddetti prodotti le modalità di pagamento delle accise/imposta sui generi di monopolio sono in grado di assicurare adeguati controlli, con esclusione del rischio di evasione fiscale e di “pregiudizievoli ricadute sulle entrate dello Stato”;
  • è necessario assicurare “la funzionalità ed efficienza del servizio di vendita al dettaglio”.

Le medesime considerazioni sopra evidenziate con riguardo al rivenditore risultavano valide anche con riferimento ai titolari di patentino che effettuano la vendita dei generi di monopolio ai prezzi stabiliti dalla tariffa di vendita al pubblico.

 

REVOCA ESENZIONE POS PER TABACCAI E TITOLARI DI PATENTINO

 

Ora con la Determinazione 26.6.2023, n. 355282/RU la stessa Agenzia ha disposto la revoca, a partire dal 26.6.2023, di quanto previsto con la citata Determinazione 24.10.2022. Il “passo indietro” dell’Agenzia della Dogane è collegato al crescente effettivo impiego e nell’evoluzione “dell’offerta degli strumenti di pagamento elettronico, oggetto di innovative politiche commerciali ed iniziative di settore in continua evoluzione, trattandosi di mercato particolarmente dinamico, anche dal punto di vista delle tecnologie impiegate e degli attori”.

Sul mercato infatti risultano variegate offerte del servizio POS, tra le quali tariffe flat, indipendenti dal numero di transazioni effettuate, e tariffe che prevedono il rimborso delle commissioni per i micro-pagamenti inferiori a € 10. Tali soluzioni contrattuali secondo l’Agenzia permettono di superare la criticità a suo tempo rappresentata dagli operatori e fanno venir meno la specificità posta alla base per l’adozione della citata Determinazione 24.10.2022.

Merita evidenziare che per effetto della revoca torna applicabile l’art. 19-ter, DL n. 152/2021, c.d. “Decreto PNRR”, con il quale è stato disciplinato il regime sanzionatorio applicabile in caso di mancata accettazione del pagamento elettronico (tramite carte di debito / credito / altri strumenti elettronici) da parte del soggetto obbligato, la cui entrata in vigore, inizialmente fissata all’1.1.2023, è stata anticipata al 30.6.2022 dal DL n. 36/2022, c.d. “Decreto PNRR 2”. In particolare la sanzione applicabile è costituita dalla somma di una quota fissa e di una quota variabile, così individuate:

  • € 30 (quota fissa);
  • 4% del valore della transazione per la quale è stato rifiutato il pagamento elettronico (quota variabile).

La predetta sanzione è irrogata a prescindere dall’importo della transazione rifiutata. In altre parole è sanzionabile anche il soggetto che nega al cliente la possibilità di pagare tramite uno strumento di pagamento elettronico un importo irrisorio.