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Le novità del c.d. "Decreto proroghe"

Coppia Che Si Stringe La Mano

È stato recentemente è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale, l’atteso “Decreto Proroghe”, nell’ambito del quale sono contenute disposizioni di proroga di termini normativi e versamenti fiscali.

FONDO GARANZIA MUTUI PRIMA CASA
Il termine per la presentazione della domanda per usufruire dell’aumento all’80% della misura massima della garanzia concedibile dal Fondo garanzia “prima casa” è stato prorogato dal 30 settembre al 31 dicembre del 2023.  Il Fondo offre una garanzia pubblica per l’acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie / nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi di proprietà di IACP, comunque denominati, nonché dei giovani che non hanno compiuto 36 anni di età.

 

PROROGA VERSAMENTO CRIPTO-ATTIVITÀ
Il termine di versamento dell’imposta sostitutiva del 14% da parte di soggetti che detengono crtiptoattività (all’1 gennaio 2023) è prorogato dal 30 settembre al 15 novembre 2023. Tale variazione è dovuta alla modifica dell’art. 4, comma 3-quinquies, DL n. 51/2023, consentendo quindi di versare l’imposta sostitutiva in unica soluzione entro il 15 novembre 2023, ovvero in 3 rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data (15 novembre 2023). Gli interessi pari al 3% annuo, dovuti dopo il versamento della prima rata, sono da versare contestualmente a ciascuna rata.

 

REMISSIONE IN TERMINI VERSAMENTI TRIBUTI E CONTRIBUTI
Si considerano tempestivi i versamenti dei tributi, contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria scadenti nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023 o dovuti dai soggetti che, al 4 luglio del 2023, avevano la residenza / sede legale / sede operativa nei Comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la Regione Lombardia nello stesso periodo. Per rispondere a tale caratteristica, talo versamenti devono essere effettuati in unica soluzione entro il 31 ottobre 2023 senza l’applicazione di sanzioni e interessi.

 

PROROGA ASSEGNAZIONE AGEVOLATA
È stata disposta la proroga, dal 30 settembre al 30 novembre 2023, del termine per l’assegnazione / cessione agevolata di beni immobili e mobili registrati ai soci, da parte delle società di persone / capitali.
Suddetta proroga riguarda, inoltre, la trasformazione agevolata in società semplice per le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni agevolabili (immobiliari di gestione).
Si noti che la proroga in questione non interessa l’estromissione dell’immobile da parte dell’imprenditore individuale.

 

DIFFERIMENTO CORREZIONI VIOLAZIONI QUADRO RS PER I FORFETARI
L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento 19 settembre 2023, ha predisposto una specifica comunicazione per la mancata indicazione degli elementi informativi obbligatori richiesti nel quadro RS (righi da 375 a 381) del mod. REDDITI 2022 PF, da parte dei contribuenti in regime forfetario (Informativa SEAC 21.9.2023, n. 285).
Il Decreto in esame “rinvia” al 30 novembre 2024 il termine per adempiere agli obblighi informativi del quadro RS relativi al 2021, rendendo il contribuente destinatario esente da sanzioni, ferma restando la necessità di presentare il mod. REDDITI 2022 PF integrativo.

 

ANTICIPO UTILIZZO CREDITI D’IMPOSTA 1 / 2 TRIMESTRE 2023
Sono stati estesi ai consumi di altri periodi, con successive disposizioni, i crediti d’imposta spettanti alle imprese energivore / non energivore e imprese gasivore / non gasivore, riconosciuti inizialmente per il consumo di energia elettrica / gas per il terzo trimestre 2022.
L’agevolazione fa inoltre riferimento ai consumi:

  • Del quarto trimestre 2022, nello specifico dei mesi di ottobre e novembre 2022 ad opera del DL “Decreto Aiuti-ter” e del mese di dicembre 2022 ad opera del DL “Decreto Aiuti-quater”;
  • Del primo trimestre 2023, ad opera della Legge n. 197/2022;
  • Del secondo trimestre 2023, ad opera de DL “Decreto Bollette”.

Per effetto di quanto disposto dal comma 7 dell’art. 1, Legge n. 197/2022 e dal comma 7 dell’art. 4, DL n. 34/2023, i crediti d’imposta spettanti per il consumo di energia elettrica / gas per il primo trimestre 2023 o per il secondo trimestre 2023 devono essere utilizzati, da parte dell’impresa beneficiaria, esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 entro il 31 dicembre 2023.
Il Decreto in esame, modificando il comma 7 dell’art. 1, Legge n. 197/2022 e il comma 7 dell’art. 4, DL n. 34/2023, anticipa al 16 novembre 2023 il termine per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, invece che al 31 dicembre 2023.