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E-commerce al centro delle attenzioni dell'UE dal 2024

E Commerce

Al fine di affiancare le Autorità fiscali dei singoli Stati membri, l’UE ha fornito gli strumenti utili per individuare eventuali frodi IVA nell’e-commerce con il D.Lgs. n. 153/2023, emanato in attuazione della Direttiva UE n. 284/2020, operativi a partire dal primo gennaio 2024. Nello specifico, i nuovi obblighi a carico dei c.d. “prestatori di servizi di pagamento” consistono nella conservazione dei dati dei pagamenti transfrontalieri e nell’invio degli stessi all’Agenzia delle Entrate. Quest’ultima, a sua volta, trasmetterà le informazioni ricevute al Sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti (CESOP) avente il compito di archiviare, aggregare e analizzare, in relazione ai singoli beneficiari, i dati trasmessi dai singoli Stati UE.

Le previsioni di cui al D.Lgs. n. 153/2022, in quanto misure di rafforzamento della cooperazione amministrativa per la lotta contro le frodi IVA, sono state inserite nel DPR n. 633/72 con l’aggiunta del nuovo Titolo II-Bis “Obblighi generali dei prestatori di servizi di pagamento” contenente i nuovi artt. da 40-bis a 40-sexies. Recentemente con il Provvedimento 20 novembre 2023, n. 406675 sono state definite le regole per l’invio dei predetti dati all’Agenzia delle Entrate. Inoltre, nell’ambito del D.Lgs. n. 32/2023, emanato in attuazione della Direttiva UE n. 514/2021 (c.d. DAC7) relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, è previsto l’obbligo da parte dei gestori delle piattaforme online di comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati delle vendite di beni / prestazioni di servizi realizzati attraverso il sito Internet / app. Recentemente con il Provvedimento 20 novembre 2023, n. 406671 sono state definite le regole per l’invio dei predetti dati all’Agenzia. Da quanto sopra accennato, dal 2024 i soggetti operanti nel settore dell’e-commerce saranno oggetto di un’attività di comunicazione dati tra le Autorità fiscali dei vari Stati UE, da parte dei prestatori di servizi di pagamento e dei gestori di piattaforme online, finalizzata all’individuazione di (eventuali) frodi (evasione) IVA, come di seguito sintetizzato.


PRESTATORI DI SERVIZI DI PAGAMENTO
La conservazione dei dati dei pagamenti transfrontalieri è a carico dei “prestatori di servizi di pagamento” ossia:

“istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento nonché, quando prestano servizi di pagamento, banche, Poste Italiane s.p.a., la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali se non agiscono in veste di autorità monetarie, altre autorità pubbliche, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali se non agiscono in veste di autorità pubbliche”.


OBBLIGO DI CONSERVAZIONE
L’obbligo di conservare la documentazione, riportante le informazioni relative ai beneficiari dei pagamenti transfrontalieri, è applicabile soltanto se nel corso di un trimestre un prestatore di servizi di pagamento fornisce servizi di pagamento corrispondenti a più di 25 pagamenti transfrontalieri allo stesso beneficiario.
Si noti inoltre che:

  • un pagamento si considera trasfrontaliero quando il pagatore è localizzato in uno Stato UE e il beneficiario è localizzato in un altro Stato UE / extraUE;
  • per servizio di pagamento si intendono tutti i servizi che permettono di depositare / prelevare contante su / da un conto di pagamento e di eseguire tutte le operazioni di pagamento quali, ad esempio, trasferimento di fondi, addebiti, bonifici, ecc.

Il numero di pagamenti (25) viene calcolato in relazione ai servizi di pagamento forniti per singolo Stato UE e per identificativo. Se il beneficiario possiede più identificativi, il calcolo è effettuato per beneficiario. La documentazione in esame è conservata per un periodo di 3 anni a decorrere dalla fine dell’anno corrispondente alla data del pagamento.


Dati da conservare

  • BIC / altro codice identificativo che individui il prestatore di servizi di pagamento;
  • nome / denominazione commerciale del beneficiario del pagamento;
  • se disponibile, numero di identificazione IVA / codice fiscale del beneficiario;
  • IBAN / altro identificativo che individui il beneficiario e ne fornisce la localizzazione;
  • se il beneficiario riceve fondi senza disporre di un conto di pagamento, BIC / altro codice

identificativo che individui il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario e ne fornisca la localizzazione;

  • se disponibile, indirizzo del beneficiario;
  • dettagli dei pagamenti transfrontalieri di cui al citato art.40-ter e dei rimborsi di pagamenti relativi ai pagamenti transfrontalieri, ossia:
    • data e ora del pagamento / rimborso del pagamento;
    • importo e valuta del pagamento / rimborso del pagamento;
    • Stato UE di origine del pagamento ricevuto dal, o a nome del, beneficiario ovvero Stato UE di destinazione del rimborso, nonchè informazioni utilizzate per determinare l’origine del pagamento / destinazione del rimborso;
    • ogni riferimento che individui il pagamento;
    • se il pagamento è disposto nei locali dell’esercente, indicazione di tale circostanza.


OBBLIGO DI TRASMISSIONE
I prestatori di servizi di pagamento devono comunicare all’Agenzia delle Entrate le informazioni sui beneficiari e sui servizi di pagamento transfrontaliero conservate ai sensi del citato art. 40-ter entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre cui le informazioni si riferiscono. A sua volta l’Agenzia invia i dati al Sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti (CESOP) entro il decimo giorno del secondo mese successivo al trimestre cui le informazioni si riferiscono. I dati sono trasmessi utilizzando il Sistema di Interscambio Dati (SID), in formato xml.


GESTORI PIATTAFORME ONLINE
I gestori di piattaforme digitali residenti in Italia e, ad alcune condizioni, i gestori stranieri “non-UE” (FPO) devono comunicare all’Agenzia i dati delle vendite di beni / prestazioni di servizi realizzate tramite il sito Internet / app.


SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE
Sono obbligati alla predetta comunicazione:

  • i gestori di piattaforme diversi dai gestori di piattaforme esclusi, ossia un gestore di piattaforma residente in Italia o, se non residente, che soddisfa una delle seguenti condizioni:
    • è costituito, disciplinato o regolamentato secondo la Legge dello Stato;
    • ha la sede di direzione, compresa la sede di direzione effettiva, in Italia;
    • ha una stabile organizzazione in Italia e non è un gestore di piattaforma “non-UE”;
  • gli FPO, ossia il gestore di piattaforma non residente, né costituito o gestito in uno Stato UE, né avente una stabile organizzazione in uno Stato UE, ma che facilita l’esecuzione di un’attività pertinente da parte di venditori oggetto di comunicazione o di un’attività pertinente che comporta la locazione di beni immobili ubicati in uno Stato UE e non è un gestore di piattaforma “non-UE”.


INFORMAZIONI DA COMUNICARE
I gestori di piattaforma / FPO comunicano le seguenti informazioni:

  • codice fiscale, ovvero NII (Numero identificativo individuale assegnato all’FPO) del soggetto che effettua la comunicazione;
  • indirizzo di posta elettronica del soggetto che effettua la comunicazione;
  • informazioni tra cui:
    • nome, indirizzo della sede legale e NIF (Numero di identificazione fiscale rilasciato da uno Stato UE / elemento identificativo equivalente) della piattaforma e, ove applicabile il relativo numero di identificazione;
    • in relazione a ciascun venditore oggetto di comunicazione che ha svolto un’attività pertinente diversa dalla locazione di beni immobili / attività pertinente che comporta la locazione di beni immobili, nome / cognome, identificativo del conto finanziario, nome del titolare del conto finanziario su cui è versato / accreditato il corrispettivo se differente dal nome del venditore oggetto della comunicazione, corrispettivo totale versato / accreditato, numero di attività pertinenti in relazione alle quali il corrispettivo è stato versato / accreditato, ecc.

Si noti inoltre che per attività pertinente si intende un’attività svolta al fine di percepire un corrispettivo, ad eccezione di quelle svolte da un venditore che agisce in qualità di dipendente del gestore di piattaforma / entità collegata del gestore di piattaforma, e che rientra in una delle seguenti tipologie:

  • locazione di beni immobili, comprese gli immobili residenziali e commerciali, nonchè qualsiasi altro bene immobile e spazio di parcheggio;
  • servizi personali, ossia un servizio basato sulla durata o sull’esecuzione di compiti da parte di una / più persone, che operano in modo indipendente o per conto di un’entità, e che viene svolto su richiesta di un utente, online o fisicamente offline dopo essere stato facilitato da una piattaforma;
  • vendita di beni;
  • noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto.
  • codice fiscale, se presente, dei venditori oggetto di comunicazione.


MODALITÀ E TERMINI DI COMUNICAZIONE
I gestori di piattaforma comunicano le predette informazioni, relativamente al periodo oggetto di comunicazione, entro il 31 gennaio dell’anno successivo all’anno cui si riferisce la comunicazione. Le prime informazioni sono quindi comunicate entro il 31 gennaio 2024 e sono riferite al 2023. Le informazioni sono inviate utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, in formato xml.


SCAMBIO DI INFORMAZIONI TRA AUTORITÀ FISCALI UE
Le predette informazioni sono comunicate dall’Agenzia alle competenti Autorità dei singoli Stati UE di residenza dei venditori oggetto di comunicazione e, qualora tali venditori forniscano servizi di locazione di beni immobili, alle competenti Autorità in cui i beni immobili sono situati, entro i 2 mesi successivi alla fine del periodo di comunicazione cui le stesse si riferiscono. Il primo scambio di informazioni è quindi effettuato entro il 29 febbraio 2024.