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L'acconto IVA 2023

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Si rammenta che, entro il prossimo 27 dicembre, i soggetti IVA sono tenuti a versare l’acconto IVA 2023. L’importo versato sarà scomputato dalla liquidazione periodica del mese di dicembre / quarto trimestre o in sede di dichiarazione annuale (soggetti trimestrali).

Il versamento non è dovuto qualora l’acconto risulti inferiore a € 103,29. Per quanto riguarda i metodi di determinazione dell’ammontare dovuto, è possibile avvalersi dei seguenti:


Metodo Storico
Tale metodo prevede la determinazione dell’acconto nella misura pari all’88% della base di riferimento (saldo a debito) collegata alla periodicità di liquidazione adottata. Per individuare / verificare i dati utilizzabili al fine della determinazione dell’acconto IVA 2023 va considerato che nel mod. IVA 2023 il quadro VH doveva essere compilato solo in casi “eccezionali” in quanto (generalmente) il risultato della liquidazione IVA periodica era desumibile dal quadro VP della LIPE inviata (trimestralmente) all’Agenzia delle Entrate.


Metodo Previsionale
Il contribuente può, in ogni caso, commisurare l’acconto al “dato previsionale” del 2023 anziché al “dato storico” del 2022. Utilizzando questo metodo è importante verificare che l’acconto versato per il 2023 non risulti inferiore all’88% di quanto effettivamente dovuto per il mese di dicembre, quarto trimestre o dichiarazione IVA relativa al 2023 (mod. IVA 2024).


Metodo Effettivo
L’applicazione del metodo effettivo consente di determinare l’ammontare “effettivo” dell’acconto IVA dovuto tenendo conto delle operazioni effettuate ai sensi dell’art. 6, DPR n. 633/72, e non soltanto di quelle fatturate e registrate.

 


PA / SOCIETÀ SOGGETTE A SPLIT PAYMENT

Per i soggetti identificati ai fini IVA tenuti all’applicazione dello split payment è prevista una specifica modalità di determinazione dell’acconto. Le Pubbliche amministrazioni / Società soggette all’applicazione dello split payment sono tenute a determinare l’acconto utilizzando uno dei metodi sopra esaminati (storico / previsionale / effettivo), tenendo conto dell’IVA versata all’Erario nell’ambito del sopracitato meccanismo nelle seguenti casistiche:

  • in caso di utilizzo del metodo storico, i soggetti in esame devono “tenere conto dell’imposta versata all’Erario nell’ambito della scissione dei pagamenti ossia dell’imposta versata a seguito della liquidazione periodica;
  • l’acconto IVA va “determinato unitariamente e, pertanto, i soggetti interessati dovranno versare un unico acconto che tenga conto anche dell’imposta dovuta nell’ambito della scissione dei pagamenti”.

Si noti che l’esigibilità dell’imposta derivante dalle operazioni in esame si realizza al momento del pagamento del corrispettivo ovvero, in via opzionale, al momento del ricevimento della fattura / annotazione della fattura, nel caso in cui tali eventi si verifichino precedentemente al pagamento.

 


ESCLUSIONI VERSAMENTO DELL’ACCONTO

Seguono i casi in cui l’acconto IVA 2023 non è dovuto:

  • base di riferimento a credito (storico 2022 / presunto 2023);
  • importo dell’acconto dovuto inferiore a € 103,29;
  • inizio attività nel corso del 2023;
  • cessazione attività entro il 30.11.2023 (contribuente mensile);
  • cessazione attività entro il 30.9.2023 (contribuente trimestrale);
  • soggetti che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti / non imponibili / soggette a split payment / reverse charge;
  • produttori agricoli esonerati (art. 34, comma 6, DPR n. 633/72);
  • soggetti esercenti attività di intrattenimento (art. 74, comma 6, DPR n. 633/72);
  • soggetti esercenti attività spettacolistiche / spettacoli viaggianti (art. 74-quater, DPR n.633/72);
  • contribuenti minimi (art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011)
  • contribuenti forfetari (art. 1, comma 58, Legge n. 190/2014);
  • contribuenti usciti dal regime dei minimi / forfetari dall’1.1.2023 con applicazione del regime ordinario;
  • soggetti / associazioni che applicano il regime forfetario ex Legge n. 398/91.


ANNOTAZIONE DELL’ACCONTO VERSATO

Per agevolare il controllo in sede di un’eventuale successiva verifica, nonostante non sussista l’obbligo di riportare sui registri IVA le liquidazioni periodiche, è consigliato annotare:

  • l’importo versato a titolo di acconto IVA, con i relativi estremi di versamento, nel registro delle fatture emesse / corrispettivi o delle annotazioni di liquidazione;
  • in caso di adozione del metodo effettivo, nel registro delle fatture emesse / corrispettivi la citata “liquidazione atipica” relativa alla determinazione dell’acconto, anche se a credito.