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Le novità della finanziaria 2024

Penna Su Foglio

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Finanziaria 2024. Al suo interno sono presenti diverse novità, oltre che alcune previsioni già contenute nel ddl. Di seguito sono riportate le maggiori novità.

FONDO GARANZIA MUTUI PRIMA CASA

Il termine per richiedere un aumento dell'80% nella garanzia per finanziamenti per l'acquisto di case, tramite il Fondo garanzia "prima casa", è stato esteso fino al 31 dicembre 2024. Questa opportunità è rivolta a giovani coppie, famiglie monogenitoriali con figli minori, inquilini di case pubbliche e giovani sotto i 36 anni. L’accesso al Fondo è tuttavia riservato ai soggetti con un ISEE non superiore a € 40.000.
Inoltre, sono previsti ulteriori € 282 milioni per il fondo di garanzia nel 2023. Per il 2024, al fine di sostenere l'acquisto di case da parte di famiglie numerose, sono state definite categorie prioritarie per l'accesso al fondo. Queste includono nuclei familiari con specifiche caratteristiche:

  • Famiglie con 3 figli di età inferiore a 21 anni e un reddito familiare (ISEE) non superiore a € 40.000;
  • Famiglie con 4 figli di età inferiore a 21 anni e un ISEE non superiore a € 45.000;
  • Famiglie con 5 o più figli di età inferiore a 21 anni e un ISEE non superiore a € 50.000.

In aggiunta, per le richieste di finanziamento con un limite di finanziabilità superiore all'80% - presentate tra il 31 gennaio e il 31 dicembre 2024 - la garanzia del fondo sarà concessa nella misura massima del:

  • 80% per i finanziamenti a famiglie con 3 figli di età inferiore a 21 anni e un ISEE non superiore a € 40.000;
  • 85% per i finanziamenti a famiglie con 4 figli di età inferiore a 21 anni e un ISEE non superiore a € 45.000;
  • 90% per i finanziamenti a famiglie con 5 o più figli di età inferiore a 21 anni e un ISEE non superiore a € 50.000.

Si noti, tuttavia, che le agevolazioni per l'acquisto della "prima casa" per coloro sotto i 36 anni con un ISEE inferiore a € 40.000, come l'esonero dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale, insieme al credito d'imposta per gli acquisti soggetti a IVA con aliquota ridotta al 4%, non sono state prorogate. A partire dall'1 gennaio 2024, saranno applicate le normali agevolazioni previste per l'acquisto della "prima casa" a questi individui.

 

WELFARE AZIENDALE

Per il 2024, è confermato che, in deroga alle disposizioni dell'art. 51, comma 3, del TUIR, il valore dei beni ceduti o dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, se complessivamente non supera € 258,23 nel periodo d'imposta, non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente. Inoltre, entro un limite complessivo di € 1.000, non concorrono al reddito:

  • Il valore dei beni ceduti o dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti;
  • Le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica/gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa o per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Questo limite è aumentato a € 2.000 (per il 2023 era fissato a € 3.000) per i lavoratori dipendenti con figli, inclusi i figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 12, comma 2, del TUIR (lavoratori con figli fiscalmente a carico).
Si noti che, per attivare l'aumento del limite a € 2.000, il lavoratore dipendente deve comunicare al datore di lavoro di avere diritto a tale beneficio, fornendo i codici fiscali dei propri figli.


IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI PRODUTTIVITÀ

Per il 2024, è confermata la riduzione dal 10% al 5% dell'imposta sostitutiva applicabile, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 182, della Legge n. 208/2015 (Finanziaria 2016). Questa riduzione si applica ai premi di risultato di importo variabile, legati a miglioramenti di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, nonché alle somme erogate come partecipazione agli utili dell'impresa. La misura è limitata a € 3.000 (o € 4.000, se l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro attraverso contratti di secondo livello sottoscritti entro il 24 aprile 2017). Questa disposizione si applica ai titolari di reddito di lavoro dipendente nel settore privato con un reddito non superiore a € 80.000 nell'anno precedente a quello di percezione.


CANONE RAI USO PRIVATO 2024

È confermata la riduzione del canone RAI per uso privato da € 90 a € 70.

ABOLIZIONE ALIQUOTA IVA RIDOTTA 5% PER ALCUNI BENI

Nella nuova Finanziaria, sono state confermate le modifiche alla Tabella A, Parte II-bis, del DPR n. 633/72, che elenca i beni soggetti all'aliquota IVA ridotta del 5%. In particolare:

  • Il punto n. 1-quinquies relativo a "prodotti assorbenti e tamponi per la protezione dell’igiene femminile coppette mestruali" è stato confermato nella sua soppressione;
  • Il punto n. 1-sexies, che comprende "latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto; pannolini per bambini; seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli" è stato confermato nella sua modifica.

ALIQUOTA IVA RIDOTTA 10% PELLET
Durante l'approvazione, è stata estesa la riduzione dell'aliquota IVA dal 22% al 10% al pellet, come indicato nel numero 98 della Tabella A, Parte III, del DPR n. 633/72. Questa modifica è prevista dall'articolo 1, comma 73, della Legge n. 197/2022, relativa alla Finanziaria 2023, e si applica anche nei mesi di gennaio e febbraio del 2024.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

La procedura di rideterminazione del costo d'acquisto è confermata per i seguenti elementi:

  • Terreni edificabili e agricoli detenuti attraverso proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
  • Partecipazioni, inclusi quelli negoziati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, detenuti anche attraverso proprietà o usufrutto.

Questa regola si applica a terreni e partecipazioni posseduti alla data dell'1 gennaio 2024 da persone fisiche, società semplici, associazioni professionali e enti non commerciali, a condizione che non siano detenuti nell'ambito di un'attività d'impresa.
È stabilito il termine del 30 giugno 2024 per completare le seguenti azioni:

  • Redazione e asseverazione della perizia di stima;
  • Pagamento dell'imposta sostitutiva, che è fissata al 16% e può essere effettuato in un'unica soluzione o come prima rata di massimo tre rate annuali di uguale importo. Nel caso di pagamento a rate, sugli importi successivi alla prima rata sono dovuti interessi al tasso del 3% annuo.

ESENZIONE IMU IMMOBILI DI ENTI NON COMMERCIALI
L'articolo 1, comma 759, lettera g), della Legge n. 160/2019, relativa alla Finanziaria 2020, stabilisce l'esenzione dall'IMU per gli immobili di proprietà e utilizzati dagli Enti non commerciali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo n. 504/92 (che a sua volta fa riferimento all'articolo 73, comma 1, lettera c del TUIR). Questi immobili devono essere destinati esclusivamente all'esercizio di attività non commerciali, come attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge n. 222/85.
Nel corso dell'approvazione, al fine di chiarire l'ambito di applicazione dell'esenzione, è stato stabilito che la suddetta lettera g) deve essere interpretata nel modo seguente:

  • Gli immobili si considerano di proprietà anche quando sono concessi in comodato a uno degli Enti sopra menzionati, purché vi sia un collegamento funzionale o strutturale con il concedente;
  • Gli immobili si considerano utilizzati quando sono strumentali alle destinazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, a condizione che ciò non determini la cessazione definitiva della strumentalità.

DELIBERE IMU 2023 PUBBLICATE ENTRO IL 15.1.2024
Nel corso dell'approvazione, è stato stabilito che, in deroga al consueto termine di approvazione e pubblicazione delle delibere/regolamenti IMU come indicato all'articolo 13, comma 15-ter, del Decreto Legge n. 201/2011, solo per il 2023 tali atti sono considerati tempestivamente pubblicati. Pertanto, saranno applicabili per il 2023 anche se inseriti nel portale del Federalismo Fiscale entro il 30 novembre 2023 e pubblicati sullo stesso portale entro il 15 gennaio 2024.

 

TERMINI INSERIMENTO / PUBBLICAZIONE DELIBERE IMU
Durante il processo di approvazione, è stato deciso che, in relazione ai termini di inserimento (entro il 14 ottobre) e di pubblicazione (entro il 28 ottobre) delle delibere comunali sul portale del Federalismo fiscale, a partire dal 2024, nel caso in cui tali scadenze ricadano di sabato o in un giorno festivo, saranno prorogate al primo giorno lavorativo successivo.

CESSIONI DI BENI A “TURISTI” EXTRAUE SENZA IVA

La normativa IVA relativa alle vendite di beni a turisti extra-UE "privati", definita nell'articolo 38-quater del DPR n. 633/72, stabilisce che questi soggetti possono acquistare beni in Italia senza l'applicazione dell'IVA o con il diritto di richiedere il rimborso dell'IVA assolta, a condizione che:

  • Il turista sia un soggetto "privato" domiciliato o residente in uno Stato extra-UE;
  • I beni acquistati siano destinati all'uso personale o familiare;
  • I beni siano trasportati fuori dall'UE entro il terzo mese successivo a quello dell'operazione di acquisto.

Nella versione attuale, l'articolo 38-quater stabilisce che quanto sopra si applica per gli acquisti di importo complessivo superiore a € 154,94 (IVA compresa). Durante il processo di approvazione è stato stabilito che tali disposizioni si applicano alle cessioni effettuate dall'1 febbraio 2024.

 

INTERVENTI CON 110% E DICHIARAZIONE VARIAZIONE STATO DEI BENI
Dopo lavori che modificano la consistenza dell'unità immobiliare, è necessario presentare la "Dichiarazione di variazione dello stato dei beni" come previsto dall'articolo 1, commi 1 e 2, del Decreto Ministeriale n. 701/94. Questa dichiarazione mira ad aggiornare i dati catastali rispecchiando la situazione reale dell'immobile.
Per gli immobili soggetti a interventi secondo l'articolo 119 del Decreto Legge n. 34/2020, l'Agenzia delle Entrate conferma che verificherà l'adempimento di questo obbligo tramite liste selettive elaborate con moderne tecnologie di interoperabilità e analisi delle banche dati. Questa verifica avrà anche effetti sulla rendita dell'immobile registrata nel catasto dei fabbricati.
Nel caso in cui la Dichiarazione di variazione dello stato dei beni non venga presentata, l'Agenzia invierà una comunicazione specifica al contribuente.

 

RITENUTA BONIFICI SPESE DI RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO / RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

L'aumento della ritenuta da parte di banche e Poste, durante l'accredito dei bonifici per spese connesse a detrazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio o risparmio energetico, è confermato al 11% anziché all'8%. Questa modifica entra in vigore dal 1 marzo 2024.

 

RITENUTA ALLA FONTE AGENTI DI ASSICURAZIONE

Con la modifica dell’art. 25-bis, comma 5, DPR n. 600/73, viene confermata la soppressione dell'esenzione dalla ritenuta a titolo d’acconto sulle provvigioni percepite dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.
Di conseguenza, anche per tali provvigioni, a partire dall’1.4.2024, si applica una ritenuta a titolo d’acconto del 23% sulla base imponibile pari al 50% (o 20% se l'intermediario comunica al committente/preponente/mandante di avvalersi in via continuativa di dipendenti o terzi).

 

IVIE E IVAFE

Con la modifica dell'art. 19, DL n. 201/2011:

  • Viene confermato l'aumento dell'aliquota relativa all'Imposta sul Valore degli Immobili (IVIE) dallo 0,76% all'1,06%.
  • Viene confermata la fissazione al 4‰ annuo del valore effettivo dei prodotti finanziari dell'aliquota relativa all'Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie detenute all'estero (IVAFE), quando gli stessi sono posseduti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato individuati dal DM 4.5.99.

 

DIRITTI REALI DI GODIMENTO
Sono confermati i redditi diversi previsti dall'art. 67, comma 1, lett. h) del TUIR. Oltre ai redditi generati dalla concessione in usufrutto su immobili, rientrano anche quelli derivanti dalla costituzione di "altri diritti reali di godimento".


CESSIONE METALLI PREZIOSI
Con la modifica dell'articolo 68, comma 7, lettera d) del TUIR, è confermato che, in caso di mancanza della documentazione del prezzo d'acquisto, la plusvalenza derivante dalla cessione di metalli preziosi è ora pari al 100% del corrispettivo della cessione, anziché il precedente 25%.


VEICOLI DA S. MARINO E CITTÀ DEL VATICANO
È confermato l'ampliamento della disposizione dell'articolo 1, commi 9 e 9-bis, DL n. 262/2001, anche ai veicoli provenienti dalla Repubblica di San Marino e dalla Città del Vaticano, che sono introdotti in Italia. Questa norma, originariamente applicabile ai veicoli acquistati all'interno dell'Unione Europea, richiede che, ai fini dell'immatricolazione o del successivo trasferimento di proprietà di tali veicoli da parte di un acquirente italiano, venga allegata alla richiesta una copia del modello F24 relativo al pagamento dell'IVA effettuato durante la prima cessione interna.

CESSAZIONE PARTITA IVA
Con l'aggiunta del nuovo comma 15-bis.3 all'articolo 35 del DPR n. 633/72, si conferma che l'estensione delle disposizioni del comma 15-bis.2 è applicabile anche nel caso in cui l'Ufficio notifichi un Provvedimento che attesti i presupposti per la cessazione della partita IVA. Questo riguarda il periodo di attività disciplinato dai commi 15-bis e 15-bis.1, nei quali si considera la cessazione in assenza di effettivo esercizio dell'attività e inadempimento degli obblighi fiscali, qualora siano presenti specifici rischi.
In questo contesto, anche se nei 12 mesi precedenti il contribuente ha comunicato la cessazione dell'attività, la partita IVA può essere successivamente richiesta dallo stesso soggetto, agendo in qualità di imprenditore individuale, lavoratore autonomo o rappresentante legale di società, associazione o ente, costituiti dopo il Provvedimento di cessazione della partita IVA. Questa richiesta è possibile solo previa presentazione di una polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, valida per 3 anni dalla data del rilascio e con un importo non inferiore a € 50.000.


ASSICURAZIONE RISCHI CATASTROFALI
Le imprese, con sede legale in Italia o sede legale all'estero con stabile organizzazione in Italia e soggette all'iscrizione nel Registro Imprese, devono obbligatoriamente stipulare contratti assicurativi entro il 31 dicembre 2024. Questi contratti devono garantire la copertura dei danni ai beni, inclusi terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali, come indicato nell'articolo 2424, comma 1, C.c. nella Sezione Attivo, voce B-II, numeri 1, 2 e 3. Tale copertura riguarda danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali come sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.
Va precisato che questa obbligazione non si applica alle imprese il cui patrimonio immobiliare è affetto da abuso edilizio o è stato costruito senza le necessarie autorizzazioni. Lo stesso vale per gli immobili gravati da abuso che sia sorto successivamente alla data di costruzione.
Le imprese assicuratrici hanno la possibilità di offrire questa copertura sia assumendo direttamente l'intero rischio sia in coassicurazione sia in forma consortile attraverso la partecipazione di più imprese.


ISCRO A REGIME DAL 2024
Dal 2024, sarà istituita l'Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO) per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata INPS. I criteri di ammissibilità includono non essere in pensione, non essere assicurati altrove, non ricevere l'Assegno di Inclusione, e avere un reddito inferiore al 70% della media dei redditi degli ultimi due anni. Inoltre, il reddito dichiarato nell'anno precedente non deve superare € 12.000, è necessario essere in regola con i contributi previdenziali e avere una partita IVA attiva da almeno 3 anni per l'attività registrata.
Per richiedere l'indennità, il lavoratore deve presentare una domanda online entro il 31 ottobre di ogni anno. L'ISCRO corrisponde al 25% della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati nei due anni precedenti, erogato per 6 mesi con un importo mensile tra € 250 e € 800. L'indennità non influisce sui contributi previdenziali e sarà finanziata con un aumento dello 0,35% dell'aliquota contributiva per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata INPS, portandola al 26,07%.


ESCLUSIONE TITOLI DI STATO DALL’ISEE
Nel calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), viene confermata l'esclusione fino a un valore complessivo di € 50.000 per:

  • I titoli di Stato come definiti dall'articolo 3 del DPR n. 398/2003;
  • I prodotti finanziari che raccolgono risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato.

RIFINANZIAMENTO SABATINI-TER
Viene confermato il rifinanziamento di € 100 milioni nel 2024 per sostenere gli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attraverso la misura nota come "Sabatini-ter".

ESTENSIONE BONUS CARBURANTE AUTOTRASPORTO BENI C/TERZI ALLE SPESE LUGLIO 2022
In fase di approvazione, è stata estesa alle spese sostenute nel mese di luglio 2022 la possibilità di ottenere il contributo ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. a) del DL n. 144/2022, noto come "Decreto Aiuti-ter". Questo contributo, con un limite massimo di € 20 milioni, viene concesso sotto forma di credito d'imposta, con una percentuale massima del 12% della spesa sostenuta. Gli beneficiari sono le imprese che si occupano del trasporto merci con veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate o sono iscritte nell'Albo autotrasportatori di beni per conto terzi.
È importante notare che, a causa dell'esclusione del comma 1-bis dell'art. 14, il bonus è utilizzabile in compensazione tramite il modello F24, ma con limiti specifici per crediti diversi. Inoltre, il credito è soggetto a tassazione IRPEF / IRES / IRAP, influisce sulla deducibilità degli interessi passivi e componenti negativi ai sensi degli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR e non può essere cumulato con altre agevolazioni relative agli stessi costi.