Nell'ambito delle disposizioni attuative della Riforma fiscale, è stato pubblicato il D.Lgs. n. 209/2023 sulla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2023, dedicato alla revisione della fiscalità internazionale. Tra le novità introdotte, spicca l'introduzione di nuovi criteri per determinare la "residenza fiscale" delle persone fisiche a partire dall'1 gennaio 2024, criterio rilevante per stabilire l'imposizione fiscale sul loro reddito.
Conformemente al comma 1 dell'art. 2 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), sono soggetti passivi IRPEF le persone fisiche residenti o non residenti in Italia. Ai sensi dell'art. 3 del TUIR, l'IRPEF è applicata sul reddito complessivo del soggetto per i residenti, che include tutti i redditi posseduti, anche quelli generati all'estero, mentre per i non residenti è applicata solo sui redditi prodotti in Italia. Fino al 31 dicembre 2023, ai fini delle imposte sui redditi, sono considerate residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo d'imposta nelle Anagrafi della popolazione residente o che hanno in Italia domicilio o residenza ai sensi del Codice Civile. A partire dall'1 gennaio 2024, con le modifiche apportate dall'art. 1 del Decreto, sono considerate residenti le persone che, per la maggior parte del periodo d'imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno residenza o domicilio in Italia o sono ivi presenti, con i criteri alternativi tra loro.
Si noti che è ora specificato che per "domicilio" si intende il luogo dove principalmente si sviluppano le relazioni personali e familiari della persona.
Sulla base della Relazione Illustrativa del Decreto in esame, si può dedurre che:
- È stato modificato il criterio per determinare la residenza fiscale delle persone fisiche, sostituendo il criterio civilistico del domicilio con un criterio sostanziale, in linea con la prassi internazionale e le convenzioni per evitare le doppie imposizioni. Secondo questo nuovo criterio, il domicilio è il luogo dove principalmente si sviluppano le relazioni personali e familiari del contribuente.
- Tutti i criteri menzionati devono essere soddisfatti per la maggior parte del periodo d'imposta, anche considerando periodi non consecutivi.
In seguito alle suddette novità:
- Viene introdotta una definizione specifica di "domicilio".
- Viene aggiunto il riferimento alla frazione di giorno.
- Si stabilisce che sono considerati residenti anche i soggetti presenti in Italia per la maggior parte del periodo d'imposta. Secondo quanto precisato nella Relazione Illustrativa, ciò allarga il numero dei contribuenti IRPEF residenti in Italia.
LA RESIDENZA IN ITALIA
La nuova disposizione tiene conto anche della definizione di residenza secondo il Codice Civile. In base all'articolo 43, comma 2, del Codice Civile, la residenza è definita come il luogo in cui la persona risiede abitualmente.
IL DOMICILIO IN ITALIA
La nuova normativa modifica la definizione di domicilio per quanto riguarda l'applicazione delle regole in questione. Al posto del concetto civilistico di domicilio, inteso come il luogo principale degli affari e degli interessi personali di una persona, viene fornita una definizione specifica che attribuisce importanza alle relazioni personali e familiari.
LA PRESENZA IN ITALIA
Il criterio della presenza fisica della persona in Italia è un'innovazione significativa, poiché non richiede la residenza o il domicilio della persona per essere valutato.
LA PROVA DELL’ASSENZA DELLA RESIDENZA IN ITALIA
Come specificato nella relazione illustrativa citata, la dimostrazione dell'assenza dei criteri che determinano la residenza in Italia può essere fornita dal contribuente dimostrando di non avere la residenza, il domicilio, e di non essere stato fisicamente presente in Italia. La dimostrazione dell'insussistenza del requisito deve riguardare un numero di giorni complessivi superiore alla maggior parte del periodo d'imposta (183 giorni / 184 giorni per gli anni bisestili), tenendo conto anche delle frazioni di giorno nel caso della presenza fisica (le frazioni di giorno vengono considerate come "giornate intere").
L’ISCRIZIONE NELL’ANAGRAFE
Il nuovo comma 2 stabilisce che, a meno che non venga fornita prova contraria, le persone iscritte per la maggior parte del periodo d’imposta nelle Anagrafi della popolazione residente sono altresì considerate residenti. Rispetto alla disposizione precedente, questa presunzione ora ha un valore relativo invece che assoluto. Sebbene il criterio di iscrizione all’Anagrafe della popolazione residente rimanga rilevante ai fini della residenza fiscale, la modifica, come indicato nella relazione illustrativa citata, attenua l'importanza della registrazione formale, consentendo al contribuente di fornire prova contraria rispetto a quanto stabilito dalla legge.
LA DOPPIA RESIDENZA E LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI
L'applicazione delle disposizioni italiane e di un altro Stato estero potrebbe portare a una situazione di "doppia residenza". In questo contesto, la risoluzione richiede la verifica dei criteri stabiliti nelle singole Convenzioni contro la doppia imposizione in vigore con lo specifico Stato estero. In particolare, si fa riferimento ai seguenti criteri (in ordine gerarchico): abitazione permanente, centro degli interessi vitali, luoghi di soggiorno abituale, nazionalità della persona, accordo tra le autorità dei singoli Stati (come criterio residuale).
LA FINANZIARIA 2024 E LE NOVITÀ IN MATERIA DI OBBLIGHI ANAGRAFICI
L'articolo 1, comma 242, della Legge n. 213/2023, Finanziaria 2024, modificando l'articolo 11 della Legge n. 1228/54, ridefinisce il regime sanzionatorio per le violazioni degli obblighi anagrafici e di trasferimento della residenza all'estero o dall'estero. In particolare, il nuovo comma 1 dell'articolo 11 prevede l'applicazione di una sanzione pecuniaria da € 100 a € 500 in caso di violazione degli obblighi: anagrafici stabiliti dalla Legge n. 1228/54, relativa all'"Ordinamento delle anagrafi della popolazione nazionale", e dal DPR n. 223/89 (Regolamento attuativo); quelli stabiliti dalla Legge n. 470/88, che istituisce l'"Anagrafe e censimento degli italiani all'estero", comunemente nota come "AIRE", e dal DPR n. 323/89 (Regolamento attuativo).
Si noti che le suddette sanzioni sono ridotte a € 10 (1/10 del minimo) se:
- la comunicazione o dichiarazione richiesta dalle leggi menzionate, n. 1228/54 e n. 470/88 (e dai relativi Regolamenti attuativi), è presentata con un ritardo non superiore a 90 giorni;
- la violazione non è stata precedentemente accertata e non sono state avviate attività amministrative di verifica delle quali l'autore della violazione sia stato formalmente informato.
Omessa Dichiarazione Trasferimento Residenza Dall’estero O All’estero
Il nuovo comma 2 dell'articolo 11 prevede l'applicazione di una sanzione da € 200 a € 1.000 in caso di mancata:
- comunicazione del trasferimento di residenza dall'estero entro 20 giorni dalla data in cui si è verificato il fatto, come previsto dall'articolo 13, comma 2, del DPR n. 223/89;
- comunicazione del trasferimento di residenza all'estero entro 90 giorni dall'immigrazione, come stabilito dall'articolo 6, commi 1 e 4, della Legge n. 470/88.
Si noti che la suddetta sanzione
- si applica per ogni anno in cui l'omissione perdura;
- viene ridotta a € 20 (1/10 del minimo) se:
- la dichiarazione viene presentata con un ritardo non superiore a 90 giorni;
- la violazione non è già stata constatata e non sono state avviate attività amministrative di accertamento di cui l'autore della violazione sia a conoscenza.
Aspetti Comuni
Il regime in questione è applicabile a meno che il fatto costituisca un reato. È importante notare che:
- L'autorità competente per l'accertamento e l'applicazione della sanzione è il Comune presso il quale il trasgressore è registrato nell'anagrafe;
- Per il procedimento di accertamento e applicazione della sanzione, si applicano le disposizioni della Legge n. 689/81;
- L'accertamento e l'applicazione delle sanzioni devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui l'obbligo anagrafico non è stato adempiuto o la dichiarazione è stata omessa, pena la decadenza.