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Istituito nuovo codice tributo per la rivalutazione delle partecipazioni quotate

Codice Tributo

La Finanziaria 2023 ha riproposto la rivalutazione dei terreni/partecipazioni posseduti all'01.01.2023. Il Legislatore ha esteso la rivalutazione anche alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati/sistemi multilaterali di negoziazione. Recentemente l'Agenzia delle Entrate ha istituito l'apposito codice tributo (8057) da indicare nel mod. F24 per il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta dai possessori delle predette partecipazioni negoziate.

L’art. 1, commi da 107 a 109, Legge n. 197/2022, Finanziaria 2023, modificando l’art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, ha riproposto la possibilità di rideterminare il costo di acquisto di:

  • terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
  • partecipazioni (anche possedute a titolo di proprietà / usufrutto); 

alla data dell’1.1.2023, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

Con l’introduzione del nuovo comma 1-bis all’art. 5, Legge n. 448/2001 la rideterminazione del costo di acquisto è stata estesa anche alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione. 

È fissato al 15.11.2023 il termine entro il quale provvedere:

  • alla redazione e all’asseverazione della perizia di stima da parte di un professionista abilitato;
  • al versamento dell’imposta sostitutiva dovuta, fissata al 16% a prescindere dalla tipologia di “bene” rivalutato, ossia per:
  • le partecipazioni qualificate e non qualificate ex art. 67, comma 1, lett. c) e c-bis), TUIR / negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione e non;
  • i terreni (edificabili / agricoli).

VERSAMENTO DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA DOVUTA

L’imposta sostitutiva dovuta va versata tramite il mod. F24 alternativamente: O in unica soluzione entro il 15.11.2023;

  • in 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dal 15.11.2023 applicando, alle rate successive alla prima gli interessi nella misura del 3%. I termini di versamento, quindi, sono così individuati:

– 1° rata → entro il 15.11.2023;

– 2° rata→ entro il 15.11.2024 + interessi del 3% calcolati dal 15.11.2023;

– 3° rata→ entro il 17.11.2025 (il 15.11 cade di sabato) + interessi del 3% calcolati dal 15.11.2023.

A seguito dell’estensione della rivalutazione alle partecipazioni negoziate l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 19.5.2023, n. 23/E ha recentemente istituito un apposito codice tributo da indicare nel mod. F24. 

I codici tributo da utilizzare per il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta sono così individuati:

  • 8055 - Rivalutazione partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati;
  • 8056 - Rivalutazione terreni;
  • 8057 - Rivalutazione partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati.

INDICAZIONE RIVALUTAZIONE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Si rammenta che i dati relativi alla rivalutazione dei terreni / partecipazioni devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi, rispettivamente nei quadri RM e RT. In particolare, i dati della nuova rivalutazione all’1.1.2023 dovranno essere indicati nel mod. REDDITI 2024.

Tuttavia, l’omessa indicazione dei dati della rivalutazione, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 4.8.2004, n. 35/E, non pregiudica gli effetti della stessa, che rimane pertanto valida.

La rivalutazione risulta, infatti, perfezionata con il versamento dell’intero importo o della prima rata dell’imposta sostitutiva. Al contribuente sarà comunque comminata la sanzione da € 250 a € 2.000 ex art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 471/97.