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Ufficiale la proroga dei versamenti per i soggetti ISA

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In sede di conversione del c.d. "Decreto Omnibus" è stata ufficializzata la proroga, già annunciata dal MEF, del termine di versamento del saldo 2022 e del primo acconto 2023 delle imposte sui redditi nonchè del saldo IVA 2022 a favore dei soggetti ISA, compresi i forfetari e i minimi nonchè i soci, associati, collaboratori di società, associazioni, imprese "interessate" dagli ISA.

Dopo l’annuncio da parte del MEF con il Comunicato stampa 14.6.2023, n. 98 (Informativa SEAC 15.6.2023, n. 196), in sede di conversione del DL n. 51/2023, c.d. “Decreto Omnibus”, è stata ufficializzata la proroga del termine di versamento delle imposte risultanti dal mod. REDDITI, IRAP, IVA 2023 a favore dei soggetti ISA (è attualmente in corso di pubblicazione sulla G.U. la legge di conversione). Di conseguenza:

  • per i soggetti interessati dalla proroga il versamento va effettuato:
    • entro il 20.7.2023 senza alcuna maggiorazione;
    • entro il 31.7.2023 con la maggiorazione dello 0,40%. Il testo approvato prevede espressamente che la maggiorazione va determinata “in ragione di giorno”;
  • per i soggetti non interessati dalla proroga il versamento va effettuato:
    • entro il 30.6.2023 senza alcuna maggiorazione;
    • entro il 31.7.2023 con la maggiorazione dello 0,40%.

 

SOGGETTI INTERESSATI DALLA PROROGA

 

Come disposto dal nuovo comma 3-sexies dell’art. 4, DL n. 51/2023, introdotto in sede di conversione, il differimento interessa “i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, tenuti ad effettuare entro il 30 giugno 2023 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto”.

 

La proroga riguarda i soggetti che contestualmente:

  • dichiarano ricavi/compensi non superiori a € 5.164.569;
  • esercitano un’attività d’impresa/lavoro autonomo per la quale è stato approvato il relativo ISA, a prescindere dall’applicazione o meno dello stesso.Al sussistere di tali condizioni, in base al nuovo comma 3-septies del citato art. 4, la proroga opera anche nei confronti dei soggetti che per il 2022;
  • hanno adottato il regime dei minimi/forfettari.

Va considerato che in occasione della proroga dei versamenti disposta nel 2019, analoga a quella prevista quest’anno, l’Agenzia delle Entrate:

  • con la Risoluzione 28.6.2019, n. 64/E ha chiarito che la stessa spetta(va) anche ai soggetti che determinano il reddito con “altre” tipologie di criteri forfetari (ad esempio, attività di agriturismo);
  • con la Risposta 2.8.2019, n. 330 ha specificato che la stessa non spetta(va) agli imprenditori agricoli titolari esclusivamente di reddito agrario;

 

  • hanno dichiarato una causa di esclusione dagli ISA, ossia come desumibile dalle istruzioni del mod. REDDITI 2023, in presenza delle seguenti fattispecie (da segnalare nel campo “ISA: cause di esclusione” del quadro RE/RF/RG  utlizzando uno degli specifici codici di seguito riportati:

- codice 1: inizio dell'attività nel corso del periodo d'imposta;

- codice 2: cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta;

- codice 4: periodo di non normale svolgimento dell'attività;

- codice 5: determinazione del reddito con criteri "forfetari";

- codice 6: classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi contabili contenuto nel mod. ISA approvato per l'attività esercitata;

- codice 7: esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'ISA relativo all'attività prevalente superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati (in tale caso deve, comunque, essere compilato il mod. ISA);

- codice 8: enti del terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfettaria del reddito di impresa ai sensi dell'art. 80, D.Lgs. n. 117/2017;

- codice 9: organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfettario ex art. 86, D.Lgs nr. 117/2017;

- codice 10: imprese sociali di ci al D.Lgs nr. 112/2017;

- codice 11: società cooperative, società consortili, consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie/associate e società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi;

- codice 12: imprese che esercitano, in ogni forma di società cooperativa le attività di "Trasporto con taxi" e di "Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente", di cui all'ISA CG72U;

- codice 13: corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all'ISA CG77U;

- codice 14: soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione partecipanti a un Gruppo IVA 2 (in tale caso deve, comunque, essere compilato il mod. ISA);

- codice 15: soggetti che hanno aperto la partita IVA dall'1.1.2021 (in tale caso deve, comunque, essere compilato il mod. ISA).

 

Soci Collaboratori

 

Per espressa previsione contenuta nel citato comma 3-septies, è confermato che la proroga si

estende anche ai soggetti che partecipano, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116, TUIR, a società 

associazioni/imprese “interessate” dagli ISA, ossia a:

  • collaboratori dell’impresa familiare / coniuge dell’azienda coniugale;
  • soci di società di persone / associazioni professionali;
  • soci di società di capitali trasparenti.

 

 

SOGGETTI ESCLUSI DALLA PROROGA

 

Non possono beneficiare della proroga i soggetti non interessati dagli ISA, quali:

  • persone fisiche “private”;
  • imprenditori agricoli titolari esclusivamente di reddito agrario;
  • soggetti che hanno conseguito ricavi / compensi di ammontare superiore a € 5.164.569. Tali soggetti devono quindi rispettare gli ordinari termini di versamento (30.6 / 31.7 + 0,40%).

 

VERSAMENTI INTERESSATI DALLA PROROGA

 

La proroga si riferisce ai versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni REDDITI, IRAP, IVA i cui termini scadono entro il 30.6.2023 e pertanto la stessa riguarda, oltre al versamento del saldo 2022 IRPEF, IRES, IRAP, IVA e dell’acconto 2023 IRPEF, IRES, IRAP, anche quello relativo a:

  • addizionali IRPEF (regionale / comunale);
  • maggiorazione IRES per le società di comodo;
  • contributi previdenziali (IVS, Gestione separata INPS);
  • cedolare secca;
  • acconto del 20% per i redditi a tassazione separata;
  • IVIE / IVAFE.

 

Va evidenziato che la proroga:

  • riguarda anche il versamento:
    • dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi / compensi 2022 indicati nel mod. REDDITI 2023 al fine di migliorare il proprio indice ISA;
    • del diritto CCIAA 2023, considerato che lo stesso va effettuato entro il termine di versamento delle imposte sui redditi (Informativa SEAC 22.6.2023, n. 203);
    • dell’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione dei beni d’impresa e, in particolare, della:
      • terza rata dell’imposta sostitutiva relativa alla rivalutazione (3%) / affrancamento (10%) del saldo attivo ex art. 110, DL n. 104/2020;
      • seconda / terza rata dell’imposta sostitutiva (10%) relativa all’affrancamento del saldo attivo per le imprese del settore alberghiero termale che hanno effettuato la rivalutazione (gratuita) dei beni d’impresa rispettivamente nel bilancio 2021 / 2020;
    • dell’imposta sostitutiva del 20% - 26% dovuta sulle plusvalenze da cessione di partecipazioni (da dichiarare, rispettivamente, nella Sezione I e II del quadro RT del mod. REDDITI 2023 PF);
    • dell’imposta sostitutiva “integrativa” del 9% - 11% - 13% finalizzata al mantenimento della rivalutazione e della deducibilità in 18 anni del maggior valore delle attività immateriali (marchi / avviamento);

 

  • non interessa il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti non in regime d’impresa (seconda rata rivalutazione 1.1.2022, ex DL n. 17/2022 in scadenza il 15.6.2023), in quanto il relativo termine è specificamente individuato dalla norma di riferimento.

 

Soci Di Srl Non Trasparenti

Per i soci di srl “non trasparenti” (soggetti ISA), tenendo conto di quanto precisato dall’Agenzia

delle Entrate nella Risoluzione 16.7.2007, n. 173/E, la proroga, analogamente al passato, è riferita esclusivamente al versamento dei contributi previdenziali.