
Nel 2025, la gestione fiscale delle auto aziendali in uso promiscuo ai dipendenti è stata aggiornata: la Finanziaria 2025 e il “Decreto Bollette” hanno ridefinito il calcolo del fringe benefit. È stato chiarito anche il trattamento per i contratti stipulati nel 2024 ma con consegna del veicolo dopo il 30 giugno 2025.
Le regole fino al 2024
Fino al 31 dicembre 2024, il calcolo del fringe benefit per le auto aziendali dipendeva dalle emissioni di CO₂ del veicolo. In pratica, più il mezzo era inquinante, più alta era la percentuale di valore da tassare. Le percentuali variavano dal 25% al 60% e si applicavano ai costi convenzionali stabiliti ogni anno dalle tabelle ACI. Queste tabelle indicano i costi medi di gestione delle diverse auto, così da avere un parametro unico e uguale per tutti i datori di lavoro.
Le nuove regole dal 2025
Dal 1° gennaio 2025 la logica cambia: non si guarda più soltanto alle emissioni di CO₂, ma anche al tipo di alimentazione del veicolo. Per le auto immatricolate e con contratto stipulato dal 2025 in poi, il fringe benefit si calcola applicando nuove percentuali: 10%, 20% o 50%, a seconda che l’auto sia elettrica, ibrida plug-in o a combustibili tradizionali.
L’obiettivo di questa modifica è chiaro: incentivare l’utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale, premiando fiscalmente chi sceglie soluzioni più sostenibili.
La disciplina transitoria
Per gestire il passaggio tra vecchie e nuove regole, il cosiddetto “Decreto Bollette” ha introdotto una fase transitoria. In questo periodo, i vecchi criteri basati sulle emissioni continuano a valere anche per i veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024, purché siano consegnati al dipendente entro il 30 giugno 2025.
In altre parole, chi ha firmato il contratto entro fine 2024 e riceve l’auto entro quella data limite potrà ancora applicare le regole precedenti, senza doversi adattare subito al nuovo sistema.
Il nodo delle consegne dopo il 30 giugno 2025
La situazione diventa più delicata quando il contratto di assegnazione dell’auto aziendale viene firmato entro il 2024, ma la consegna al dipendente avviene dopo il 30 giugno 2025.
In questi casi, infatti, non si applicano né le vecchie né le nuove regole:
● le regole precedenti (basate sulle emissioni di CO₂) non valgono più, perché la scadenza
del 30 giugno è passata;
● le nuove regole (percentuali legate al tipo di alimentazione) non possono essere usate,
perché il contratto non è stato stipulato nel 2025.
👉 L’unica via è quindi calcolare il fringe benefit con il criterio del “valore normale”, cioè valutando in modo concreto e analitico quanto il dipendente usa l’auto per fini privati rispetto all’uso lavorativo.
Ad esempio, si potrà distinguere tra i chilometri percorsi per motivi aziendali e quelli per spostamenti personali, documentando questi dati con precisione.
Questo metodo richiede sicuramente più attenzione e tracciabilità, ma è l’unico applicabile in assenza delle altre regole.
In sintesi
Se il contratto di assegnazione dell’auto aziendale è stato firmato nel 2024 ma la consegna al dipendente avviene dopo il 30 giugno 2025, non valgono né le vecchie né le nuove regole. In questo caso, il fringe benefit deve essere determinato in base al valore normale, calcolato sulla quota di uso privato del mezzo. Una scelta che richiede maggiore attenzione e documentazione, ma che chiarisce definitivamente l’inquadramento fiscale di queste situazioni particolari.