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Interventi con 110% su unifamiliari: nuova proroga al 31 Dicembre 2023 

Case Nel Bosco

È stata pubblicata, in Gazzetta Ufficiale, una nuova proroga pari a 3 mesi per completare i lavori sugli edifici unifamiliari e assimilati con agevolazione al 110%. Tale scelta mira a concedere più tempo per l’ultimazione dei lavori a chi sta eseguendo interventi ed ha già raggiunto il 30% dell’intervento complessivo al 30 settembre 2022. Inoltre è previsto l’invio all’Agenzia delle Entrate di una nuova Comunicazione, da parte dell’ultimo cessionario, per i crediti che risultano non utilizzabili per una causa diversa dal decorso del termine ultimo di utilizzo degli stessi.

Sono state apportate nuove modifiche per la fruizione della detrazione del 110%, con riferimento agli interventi effettuati sulle unità immobiliari unifamiliari, di seguito dette “villette”.
Originariamente la detrazione del 110% era stata prevista per spese sostenute entro il 31 dicembre del 2022, tuttavia, con l’articolo 9, DL n. 176/2022, c.d. “Aiuti-quater”, la scadenza di suddetta detrazione è stata prorogata al 31 marzo del 2023, a condizione che al 30.9.2022 i lavori risultassero eseguiti per almeno il 30% dell’intervento complessivo. Successivamente, con l’art. 01, DL n. 11/2023, c.d. “Decreto blocca crediti”, il predetto termine del 31.3.2023 è stato ulteriormente prorogato al 30.9.2023, lasciando tuttavia invariata la condizione sine qua non del completamento complessivo dei lavori pari al 30%.
In seguito al già citato art. 24, il termine è stato nuovamente prorogato, come specificato dalla modifica del comma 8-bis dell’art. 119, DL n. 34/2020:

“per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9,

lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31

dicembre 2023, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori

per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere

compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo”.

Allo stato attuale delle cose, la detrazione del 110% per gli interventi sulle villette unifamiliari è riconosciuta per le spese sostenute fino al 31.12.2023 (anziché fino al 30.9.2023), a patto che i lavori avviati per il rinnovo della stessa fossero stati effettuati per almeno il 30% dell’intervento complessivo in data 30 settembre 2022.

 

Lavori Sopraggiunti E Verifica Dei Lavori Effettuati Per Almeno Il 30%

Ai fini della detrazione del 110% per spese sostenute entro il 31 dicembre di quest’anno, come verificare l’effettivo raggiungimento di almeno il 30% dei lavori in data 30 settembre 2022?

La Circolare 26.6.2023, n. 17/E l’Agenzia delle Entrate ribadisce e specifica che:

  • nel computo dei lavori possono essere compresi anche i lavori non rientranti tra quelli per i quali si fruisce della detrazione del 110%;
  • la condizione si considerata rispettata anche se l’ammontare corrispondente all’intervento complessivo aumenti a seguito di:
    • ulteriori lavori, necessari al completamento dello stesso;

oppure

  • un aumento dei costi riferiti all’intervento complessivo iniziale;

e tali circostanze determinino la riduzione della percentuale dei lavori eseguiti rispetto all’intervento complessivo;

  • le spese relative a nuovi interventi, non previsti inizialmente nell’intervento complessivo originario e non necessari ai fini del completamento dello stesso, sono escluse dalla detrazione del 110% e per le stesse è possibile avvalersi delle detrazioni ordinariamente previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio / efficientamento energetico, al ricorrere dei requisiti e adempimenti richiesti.

 

COMUNICAZIONE PER CREDITI NON UTILIZZABILI

Per quanto concerne le comunicazioni per i crediti non utilizzabili, con l’art. 25 del DL n. 104/2023 in esame è stato introdotto un nuovo adempimento riguardante i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura / cessione del credito a seguito di interventi edilizi / di riqualificazione energetica di cui all’art. 121, comma 1, lett. a) e b), DL n. 34/2020, che risultano non utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo previsti dal comma 3 dell’art. 121. Nello specifico, è richiesto che l’ultimo cessionario comunichi tale circostanza all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dall’avvenuta conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito, tramite un’apposita Comunicazione le cui modalità operative saranno fissate con un prossimo Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Decorrenza

Il citato art. 25 prevede la decorrenza dall’1.12.2023. Va tuttavia evidenziato che tale Comunicazione dovrà essere inviata anche per i crediti non utilizzabili a seguito di eventi di cui si è venuti a conoscenza prima dell’1.12.2023.

Con riferimento a tale ultima fattispecie è infatti disposto che la nuova Comunicazione va effettuata entro il 2.1.2024.

Sanzionabilità

Nel comma 2 del citato art. 25 è indicato che, in caso di mancata Comunicazione entro i termini stabiliti, è applicabile la sanzione pari a € 100.