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Il monitoraggio di fine anno dei contribuenti forfetari 

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L’articolo che disciplina il regime forfetario riservato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo che rispettano determinati requisiti. Il reddito su cui applicare l’imposta sostitutiva del 15% o 5% è calcolato o applicando ai ricavi / compensi percepiti il coefficiente di redditività differenziato a seconda dell’attività esercitata oppure al netto dei contributi previdenziali dovuti per legge.

L’articolo che disciplina il regime forfetario riservato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo che rispettano determinati requisiti. Il reddito su cui applicare l’imposta sostitutiva del 15% o 5% è calcolato o applicando ai ricavi / compensi percepiti il coefficiente di redditività differenziato a seconda dell’attività esercitata oppure al netto dei contributi previdenziali dovuti per legge.
Si noti  che ai fini della determinazione del reddito, non sono rilevanti:

  • le plus / minusvalenze (anche se relative a beni acquistati in anni precedenti l’adozione del regime forfetario);
  • le sopravvenienze attive / passive.

LIMITE DEI RICAVI / COMPENSI

Il limite dei ricavi/compensi, grazie ad una recente integrazione, è stato aumentato da € 65.000 a € 85.000 per tutti i contribuenti, con la specifica che quest’ultimo vada ragguagliato ad anno in caso di attività iniziata in corso d’anno. Come specificato dall’Agenzia delle Entrate:

  • per verificare il superamento del limite va considerato il regime contabile applicato nell’anno di riferimento, ad esempio per un soggetto:
    • in contabilità ordinaria, sono rilevanti i ricavi in base al principio di competenza;
    • in contabilità semplificata, assumono rilevanza i ricavi applicando il regime di cassa, eventualmente tenendo conto dell’opzione per il c.d. “criterio di registrazione”;
    • (già) in regime forfetario, dove in caso vanno verificati i ricavi / compensi incassati nell’anno;
  • concorrono alla determinazione dell’ammontare conseguito il valore normale dei beni destinati al consumo personale / familiare dell’imprenditore ex art. 85, TUIR;
  • i proventi conseguiti a titolo di diritti d’autore concorrono alla verifica del limite solo se “correlati con l’attività di lavoro autonomo svolta”. Quest’ultima casistica si realizza se, sulla base dell’esame degli specifici fatti / circostanze, gli stessi non sarebbero stati conseguiti in assenza dello svolgimento dell’attività di lavoro autonomo;
  • se sono state esercitate contemporaneamente più attività contraddistinte da diversi codici ATECO, assume rilevanza la somma dei ricavi / compensi relativi alle diverse attività esercitate. Così, ad esempio, se un soggetto esercita contestualmente un’attività di lavoro autonomo e un’attività d’impresa, ai fini dell’accesso al regime forfetario va considerata la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle attività esercitate.

Non assumono, invece, alcuna rilevanza al fine della verifica:

  • gli ulteriori componenti positivi (“adeguamento”), indicati in dichiarazione dei redditi, per “migliorare” il proprio profilo di affidabilità ai fini ISA;
  • l’indennità di maternità poiché la stessa non costituisce ricavo / compenso.

USCITA DAL REGIME FORFETARIO

A partire da quest’anno è stata inoltre modificata la regola di “uscita” dal regime forfettario. Se in passato il superamento del limite dei ricavi / compensi comportava l’applicazione del regime ordinario dall’anno successivo, a prescindere dall’entità del superamento con la recente integrazione è stata riproposta una disposizione simile a quella prevista per i contribuenti minimi. Nello specifico, se i ricavi / compensi percepiti superano € 100.000, il regime forfettario cessa di avere applicazione dall’anno stesso ed è dovuta l’IVA a partire dall’operazione che comporta il superamento del predetto limite. In conclusione, a seguito delle nuove disposizioni, in caso di ricavi / compensi (incassati) di ammontare compreso tra € 85.001 e € 100.000, il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo. Altra casistica riguarda il caso di ricavi /compensi (incassati) di ammontare superiore a € 100.000, aspetto che prevede la cessazione del regime forfettario già dall’anno del superamento. Da tale momento il contribuente dovrà applicare l’IVA ai corrispettivi / compensi della propria attività.

RIFLESSI SUL REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO

A favore dei contribuenti forfetari è previsto un regime previdenziale agevolato, in base al quale è possibile beneficiare della riduzione contributiva del 35%. L'applicazione di suddetta agevolazione richiede la presentazione all'INPS di una specifica comunicazione entro il 28.2 dell'anno a decorrere dal quale il contribuente intende applicarlo (ovvero revocarlo). L’uscita dal regime forfetario si riflette anche sul regime previdenziale sopra accennato. In questo senso, il contribuente che esce dal regime forfetario dal 2024 dovrà comunicare all'INPS entro il 28.2.2024 la rinuncia / cessazione del regime previdenziale agevolato. Considerato che il regime contributivo agevolato cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui si verifica il venir meno di un requisito di accesso al regime o una causa ostativa all’adozione dello stesso, il contribuente che esce dal regime forfetario già dal 2023, potrà continuare ad applicare tale regime agevolato anche per il 2023. L’uscita dal regime agevolato opera dal 2024 e dovrà essere comunicata all’INPS entro la predetta data del 28.2.2024.