I rimborsi spese per i professionisti, in particolare quelli chilometrici, generano spesso dubbi sul loro trattamento fiscale. Con le recenti modifiche del Decreto “Revisione IRPEF - IRES” e le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, è fondamentale distinguere quali rimborsi siano esclusi dal reddito di lavoro autonomo e quali siano imponibili e soggetti a ritenuta d’acconto.
Il principio di onnicomprensività per il reddito di lavoro autonomo
Con la Riforma fiscale (Legge n. 111/2023) e il successivo Decreto c.d. “Revisione IRPEF - IRES” (D.Lgs. n. 192/2024) il reddito derivante dall’attività professionale è diventato onnicomprensivo. In pratica: il reddito di lavoro autonomo è calcolato come la differenza tra tutte le somme percepite in relazione all’attività e le spese sostenute per svolgerla, salvo specifiche eccezioni.
Tra queste eccezioni rientrano i rimborsi delle spese sostenute dal professionista per l’esecuzione dell’incarico e addebitate analiticamente al cliente, come indicato dall’art. 54, comma 2, lett. b, TUIR. Ciò significa che spese come viaggio, trasporto, vitto e alloggio, se addebitate separatamente e documentate, non concorrono alla formazione del reddito né sono soggette a ritenuta d’acconto.
Per le spese di vitto, alloggio o trasporto con autoservizi pubblici non di linea (taxi, NCC), la norma richiede che il pagamento sia tracciabile affinché il rimborso mantenga l’esclusione dal reddito.
La rilevanza fiscale dei rimborsi chilometrici
La questione è stata recentemente chiarita dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 270 del 23 ottobre 2025. Il caso riguarda un professionista che, oltre alla prestazione di consulenza, ha emesso fattura prevedendo un rimborso chilometrico basato sui chilometri effettivamente percorsi e su una tariffa concordata con il cliente.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che per considerare un rimborso analitico valido ai fini dell’esclusione dal reddito, devono sussistere due condizioni principali:
1. Le spese devono essere effettivamente sostenute in relazione all’incarico professionale.
2. Devono essere indicate in fattura separatamente rispetto al compenso.
Per evitare che il rimborso venga considerato compenso, è importante fornire documentazione chiara che specifichi il tipo di spesa e la sua diretta relazione con l’attività professionale.
Per i rimborsi chilometrici basati su tariffa e chilometri percorsi, l’Agenzia ha chiarito che non rientrano tra i rimborsi esenti, concorrono al reddito di lavoro autonomo e sono soggetti a ritenuta d’acconto del 20%.
Rimane comunque deducibile per il professionista la spesa sostenuta per l’incarico, anche se il rimborso ricevuto va tassato.
In sintesi, i rimborsi documentati e addebitati separatamente per vitto, alloggio o trasporto non concorrono al reddito e non sono soggetti a ritenuta, mentre i rimborsi chilometrici basati solo su chilometri e tariffa concordata sono imponibili. Fondamentale, in ogni caso, garantire tracciabilità, separazione in fattura e documentazione chiara della spesa effettiva.