La Cassazione ribadisce che, nelle situazioni di crisi societaria, la scelta della procedura spetta agli amministratori e può essere formalizzata senza adempimenti ulteriori nei casi previsti dalla normativa aggiornata.
La Cassazione ha chiarito che, quando una società per azioni entra in crisi, sono gli amministratori a scegliere quale procedura attivare.
Di solito questa decisione deve essere:
● messa per iscritto con atto notarile,
● depositata e registrata al Registro delle imprese,
● firmata dagli amministratori.
Per la liquidazione giudiziale, invece, non serve il notaio né il deposito: basta che la scelta sia sottoscritta dagli amministratori, perché sono loro a rappresentare la società.
La Corte richiama le norme del Codice della crisi aggiornate dal D.Lgs. 136/2024.